1.1.a. Efficacia del codice e regime transitorio - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
1. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1.1. Disposizioni transitorie e di coordinamento
1.1.a. Efficacia del codice e regime transitorio
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 artt. 224 - 229 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 è fissata al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023 (art. 229). Questa distinzione fra entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 ha imposto al legislatore di prevedere una ultrattività del quadro normativo precedente, in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 50/2016 deve ritenersi abrogato a decorrere dall'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e quindi dal 01/07/2023. In tale ottica devono essere lette le disposizioni degli artt. 224 - 226 del codice, che prevedono anche espresse eccezioni a tale regola come, ad esempio: (i) quella generale per i procedimenti e le procedure in corso, come individuati dall'art. 226, co. 2, per i quali continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016 anche oltre il periodo transitorio (ove per procedimenti in corso s'intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi, gli avvisi siano stati pubblicati prima del 01/07/2023 o per i quali sono stati inviati gli inviti a presentare offerta prima di tale data); (ii) quella in ordine ai Collegi Consultivi Tecnici (CCT) (artt. 215-219 in combinato disposto con l'art. 224, co. 1), ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 anche se essi risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del codice, ovvero al 01/04/2023; (iii) quella per la maggior parte delle disposizioni dettate in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici per le quali è previsto l'acquisto di efficacia a partire dal 01/01/2024 (art. 225, co. 2). Va evidenziato, inoltre: (i) l'art. 227 che pone un principio di modificabilità solo esplicita delle disposizioni del codice e dei suoi allegati, cui consegue la necessità di escludere, in via interpretativa, l'ammissibilità di ipotesi di abrogazione implicita di tali disposizioni; (ii) l'art. 224, co. 7 e 8, che stabilisce che gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri del codice nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute e che le regioni a statuto speciale e le province autonome adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. L'art. 225, co. 15, precisa che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, in luogo dei regolamenti e delle linee guida ANAC adottati in attuazione del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le corrispondenti disposizioni del codice di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e gli allegati, laddove non diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 36/2023 (art. 225, co. 16). Dell'art. 225 va segnalato, come meritevole di particolare attenzione, il comma 8 che precisa che ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, o da programmi confinanziati con fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano, anche dopo il 01/07/2023, le disposizioni del D.L. n. 77/2021 (conv. con L. n. 108/2021), nonché del D.L. n. 13/2023 (conv. con L. n. 41/2023) e le altre disposizioni legislative specifiche dettate per il PNRR. Come precisato dalla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023, "una lettura sistematica e di insieme delle disposizioni in esame [articoli 225 e 226 del D.Lgs.n.36/2023] conferma, anche in vigenza del nuovo codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al D.Lgs. n.50 del 2016 introdotte ai sensi del D.L. n.77/2021 e degli altri DD.LL. citati per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso D.L. n. 77/2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023". Il Consiglio di Stato (con sentenza della sez. V del 09/09/2024 n. 7496) ha ritenuto corretta la circolare del MIT ed ha precisato che alle procedure di affidamento dei contratti finanziati con risorse PNRR e PNC, bandite dal 01/07/2023, deve applicarsi il D.Lgs. n. 36/2023 per quanto non derogato o non diversamente disciplinato dal D.L. n. 77/2021 e dalle altre fonti speciali espressamente richiamate dall'art. 225, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. del D.L. n. 77/2021) ma non anche degli istituti del D.Lgs. n. 50/2016 in esso sporadicamente richiamati. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 225-bis (come introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 70) |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'art. 225-bis introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024 detta disposizioni transitorie con riferimento ad alcune delle modifiche introdotte dallo stesso D.Lgs. n. 209/2024 nel D.Lgs. n. 36/2023. Il co. 1 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024 (e dunque a far data dal 31/12/2024) dovrà essere adottato il provvedimento di cui all'art. 26 del codice (regole tecniche) sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale. Si tratta di provvedimento dell'AGID adottato d'intesa con ANAC, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e Agenzia per la cybersicurezza. Il co. 2 stabilisce che la disciplina introdotta all'art. 43 (metodi e strumenti di gestione informativa e digitale delle costruzioni) non si applica ai procedimenti di programmazione superiore alle soglie di rilevanza comunitaria già avviati alla data del 31/12/2024 a condizione che sia stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali (di cui all'art. 2, co. 5, All. I.7). Il co. 3 prevede che le disposizioni dell'art. 67 sui consorzi, nel testo vigente alla data del 01/07/2023, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso (procedure e contratti per i quali sono stati pubblicati i bandi e gli avvisi o inviati gli inviti prima del 31/12/2024). Il co. 4 stabilisce che le disposizioni dell'art. 193 relative alle procedure di finanza di progetto, come modificate dal D.Lgs. n. 209/2024, si applicano a partire dal 31/12/2024, ma non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data (ove per procedimenti in corso s'intendono quelli nei quali è stata presentata una proposta di fattibilità da parte del promotore o per i quali l'ente concedente ha pubblicato l'avviso di sollecitazione alla presentazione di proposte). Il co. 5 prevede per i CCT già costituiti o in fase di costituzione, che ad essi si applichino le disposizioni vigenti alla data di pubblicazione di bandi o avvisi o a quella di invio degli inviti ad offrire. Le disposizioni degli artt. da 215 a 219 e l'All. V.2, come modificate dal D.Lgs. n. 209/2024, si applicano ai CCT costituiti prima del 31/12/2024 ed esclusivamente con riferimento a contratti di lavori, solo se le parti lo richiedano. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 226-bis (come introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 72) |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'art. 226-bis, introdotto nel codice dal D.Lgs. n. 209/2024, ha una funzione di riordino delle disposizioni in precedenza sparse nel codice con riferimento alla delegificazione degli Allegati al codice per effetto dell'adozione di regolamenti sostitutivi. Tali disposizioni ora sono contenute nel solo art. 226-bis. | Dal 31/12/2024 |