Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. Modalità di intervento nella fase esecutiva del contratto

10.1.a. Direttore dell’Esecuzione del Contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n. 36/2023 art. 114

D. Lgs. n. 36/2023 All. II.14
RUP / STAZIONE APPALTANTE La fase dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 114 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTATTO Salvo quanto previsto dall'art. 114, co. 8 (si veda di seguito), per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
L'art. 114, co. 8 prevede che l'allegato II.14 individui i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
L'allegato II.14 individua, quindi, i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, possono affidarla ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo o intesa. Nel caso in cui il personale non sia disponibile, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.
Per i contratti di servizi e forniture individuati dall’allegato II.14, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.
 

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