Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

10. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

10.1. Disposizioni generali sul partenariato pubblico-privato

10.1.a. Nozioni

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 174 STAZIONE APPALTANTE Il D.Lgs. n. 36/2023 dedica l’intero Libro IV al partenariato pubblico-privato e alle concessioni.

 
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 174 co. 1 STAZIONE APPALTANTE Al comma 1, il PPP viene definito come una operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori è allocato in capo al soggetto privato.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 174 co. 2 STAZIONE APPALTANTE Il comma 2 specifica cosa si intenda per ente concedente nella definizione di PPP, cioè, l’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore come a loro volta definiti nella direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (direttiva recepita in Italia con il D.Lgs.n.50/2016).  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 174 co. 3-5 STAZIONE APPALTANTE I commi 3 e 4 delineano la distinzione tra partenariato contrattuale e partenariato istituzionale.
Il partenariato contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati, che abbiano le caratteristiche sopra elencate e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione di tali contratti sono disciplinati dagli artt. da 182 a 195 del codice. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinati dagli artt. da 177 a 179 del codice (ossia dalle norme relative alla concessione).
Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs.n.175/2016) e dalle altre norme speciali di settore.

Il comma 5 precisa che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti, come sopra definiti, qualificati ai sensi dell'articolo 63.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 174
(come integrato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 53)
STAZIONE APPALTANTE L'art. 53 del D.Lgs. n. 209/2024 ha integrato l'art. 174 del codice, limitandosi a precisare che la finanza di progetto costituisce una forma di concessione e, dunque, rientra nel più ampio genere del partenariato pubblico-privato contrattuale. Dal 31/12/2024

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