Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

10. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

10.1. Disposizioni generali sul partenariato pubblico-privato

10.1.b. Programmazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 175 co. 1 - 2 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità.
La valutazione s'incentra:
- sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private;
- sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici;
- sulla efficiente allocazione del rischio operativo;
- sulla capacità di generare soluzioni innovative;
- sulla capacità d'indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse nel bilancio pluriennale.
A tal fine la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.
 
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 175, co. 3 - 4 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori sia d'importo pari o superiore a 250 milioni di Euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui sopra, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).
Il CIPESS si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta.

Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori sia d'importo pari o superiore a 50 milioni di Euro e inferiore a 250 milioni di Euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui sopra, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il parere è reso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Il DIPE esprime il parere entro 45 giorni dalla richiesta, decorso tale termine senza richiesta istruttoria o emissione del parere l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

I pareri del CIPESS e del DIPE devono essere richiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto di iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto di iniziativa privata.

Dopo la valutazione preliminare il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.

Le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 175, co. 3
(come sostituito da D.Lgs. n. 209/2024 art. 54)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori sia d'importo pari o superiore a 50 milioni di Euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui sopra, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il NARS, previa acquisizione delle valutazioni della Ragioneria generale, che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni.

Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando la modalità di contabilizzazione adottata.

Il parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto di iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto di iniziativa privata.

Dopo la valutazione preliminare il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.

Per effetto dell'abrogazione del co. 4 dell'art. 175, non è più previsto che le Regioni e gli Enti locali possano richiedere il parere.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 175 co. 5 - 8 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. (co. 5)

L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando, in particolare, la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo tersferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto (co. 6)

Il monitoraggio dei partenariati pubblico-privati è affidato alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di PPP istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati (co. 7).

Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di PPP stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione di CUP e CIG, del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo dell'investimento a carico del privato. (co. 7)

Sul portale per il monitoraggio dei PPP sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di PPP più ricorrenti sul mercato. (co. 8)
Integrato co. 7, si veda l'integrazione al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 175, co. 7
(come integrato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 54)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 175, co. 7, prevedendo unicamente che la trasmissione delle informazioni sui contratti stipulati da parte degli enti concedenti, tramite il portale sul monitoraggio dei contratti di PPP, finalizzata al monitoraggio da parte del DIPE e della Ragioneria generale dello Stato, è condizione di efficacia dei contratti medesimi. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 175, co. 9-bis
(come aggiunto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 54)
STAZIONE APPALTANTE Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti- tipo in materia di PPP. Dal 31/12/2024

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