Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. Modalità di intervento nella fase esecutiva del contratto

10.1.b. Subappalto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs n. 36/2023 art. 119 RUP / STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante:
1) indica nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza o prevenire rischi di infiltrazioni mafiose (art. 119, co. 2) e prevede che l'operatore economico indichi in sede di offerta quali prestazioni intende subappaltare;
2) indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (art. 119, co. 17);
3) autorizza il subappalto (l’autorizzazione al subappalto è rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà;
4) autorizza con atto integrativo variazioni dell'oggetto del subappalto che comportino incremento dell'importo dello stesso;
5) verifica che a carico del subappaltatore non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (artt. 94-98 del Codice) e il possesso dei requisiti di qualificazione per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire (artt. 100 e 103 del Codice e All. II.12) tramite la Banca dati nazionale ANAC di cui all'art. 23 del Codice;
6) acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
7) sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettivo pagamento dei costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
8) in caso di presunte violazioni relative a ritardi su retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
9) corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto (ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente;
10) rilascia ai subappaltatori che ne facciano richiesta i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119 co. 2, 2 bis e 20
(come modificato dal D.Lgs 209/2024, art. 41)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Nell'espletare le attività di verifica e autorizzazione dei contratti di subappalto di cui sopra la stazione appaltante controlla che essi:
a) siano stipulati con piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20% o nella diversa soglia dichiarata in gara dall'operatore economico (art. 119, co. 2);
b) contentengano le clausole di revisione prezzi (art. 119, co. 2-bis);
In relazione ai certificati di cui al punto 10) del rigo precedente, il correttivo integra l'art. 119, co. 20, precisando che tali certificati possono essere utilizzati dal solo subappaltatore al fine di ottenere o rinnovale la qualificazione.
Dal 31/12/2024
D. Lgs. n. 36/2023 All. II.14
 
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.
Il DEC, ai sensi dell'art. 119 co. 12, D. Lgs. n. 36/2023 (si veda anche rigo successivo) verifica l'effettivo pagamento dei costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso
 
D. Lgs.n. 36 art. 119, co. 12 COORDINATORE SICUREZZA Il coordinatore della sicurezza:
1) verifica gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori, la compatibilità tra loro e la coerenza con il piano presentato dall'affidatario;
2) verifica l'effettivo pagamento dei costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 119 APPALTATORE L'appaltatore:
1) all’atto dell'offerta indica le prestazioni che intende subappaltare;
2) affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, indicate all'atto dell'offerta, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore;
3) trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II (artt. 94-98) e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
4) allega alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;
5) chiede l'autorizzazione alla stazione appaltante per la modifica dei contratti di subappalto e/o per la sostituzione del subappaltatore;
6) corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
7) comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;
8) comunica alla stazione appaltante l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi;
9) trasmette alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto i contratti delle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 2, co. 2 bis, co. 12, co. 17 e co. 20
(come integrato da D. Lgs. n. 209/2024 art. 41)
  In relazione all'attività di cui al punto 1) del rigo precedente, l'appaltatore precisa altresì la percentuale pari o superiore al 20% che intende subappaltare a piccole e medie imprese (art. 119, co. 2, come integrato).
Nei contratti di subappalto e nei sub contratti inserisce la clausola di revisione prezzi, che si attivano alle condizioni prevusta dall'art. 60, co. 2, del Codice (art. 119, co. 2-bis, introdotto dal correttivo).
Verifica che il subappaltatore applichi i CCNL o le condizioni di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 119, co. 12 (come integrato dal correttivo).
Fa presente al subappaltatore che nel caso in cui le prestazioni ad esso affidate siano oggetto di ulteriore subappalto, a quest'ultimo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 119 e le altre disposizioni del codice dei contratti pubblici relative al subappalto.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119 co.12
(come sostituito dal D.Lgs. 209/2024 art. 41)
SUBAPPALTATORE L'art. 41 del D.Lgs 209/2024 ha sostituito il comma 12 dell'art. 119, prevedendo l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo CCNL del contraente principale o un altro contratto che stabilisca tutele equivalenti rispetto a quello applicato dall'appaltatore. La disposizione prevede che: " Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119 co. 17
(come modificato dal D.Lgs. 209/2024 art. 41)
SUBAPPALTATORE L'art. 41 del D.Lgs. 209/2024 ha aggiunto un periodo al comma 17, individuando la disciplina applicabile per il caso di cd "subappalto a cascata", che coincide con quella dettata dall'art. 119 per il subappalto. L'articolo in oggetto dispone che: "Nel caso in cui I ‘esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest’ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto." Dal 31/12/2024

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