Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. Modalità di intervento nella fase esecutiva del contratto

10.1.c. Revisione prezzi

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n. 36/2023 art. 60
 
RUP / STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante inserisce nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento le clausole di revisione prezzi.
Per far fronte a maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 60
(come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)


D. Lgs. n. 36/2023 All. II.2 bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 86)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Per gli appalti di servizi stipulati all'esito di procedure di gara avviate a far data dal 31/12/2024, fermo l'obbligo della stazione appaltante di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi (che, si specifica, sono riferite alle prestazioni del contratto) l'attivazione di esse, per effetto della sostituzione del co. 2 lett. b) dell'art. 60, si ha al verificarsi delle seguenti, diverse condizioni oggettive:
variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operatività delle clausole stesse nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Le stazioni appaltanti inseriscono clausole di revisione prezzi, redatte conformemente ai requisiti stabiliti dal nuovo All. II.2-bis al Codice (introdotto dal Correttivo) e le applicano secondo le modalità ivi stabilite.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 60 co. 2 bis
(introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)
RUP / STAZIONE APPALTANTE L'art. 23 del D.Lgs 209/2024 ha introdotto nel corpo dell'art. 60, il comma 2 bis, secondo cui: "Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi". Dal 31/12/2024

Documenti