Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. Modalità di intervento nella fase esecutiva del contratto

10.1.d. Varianti

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 120




All. II.16
RUP / STAZIONE APPALTANTE Fermo quanto previsto per la revisione prezzi, la stazione appaltante può modificare il contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;
b) per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.
In tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. Avviso della modifica del contratto è pubblicato sulla GU dell'UE con le informazioni previste dall'All. II.16;
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano tra le circostanze imprevedibili: la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o di provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. In tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. Avviso della modifica del contratto è pubblicato sulla GU dell'UE con le informazioni previste dall'All. II.16;
d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive sono previste in clausole dei documenti di gara;
2) all'aggudicatario succede, per causa di morte o di insolvenza o di ristrutturazione societaria, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non comporti ulteriori modifiche sostanziali al contratto e/o non abbia scopo elusivo del codice;
3) la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Oltre che in tali ipotesi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di gara, e sempre che la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) la soglia comunitaria fissata dall'art. 14;
b) il 15% del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive tale valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto, al netto delle modifiche successive.
La stazione appaltante può sempre procedere a modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore. L'art. 120, co. 6, precisa quando una modifica è considerata sostanziale.

Quando previsto dai documenti di gara iniziali, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La stazione appaltante può sempre modificare il contratto ai sensi dell'art. 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto.
Il RUP:
1) autorizza le modifiche e le varianti;
2) pubblica un avviso della intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
3) assolve agli obblighi di comunicazione ad ANAC in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera previsti dall'All. II.14;
4) formula la proposta di accordo di rinegoziazione (art. 9 del Codice) entro 3 mesi dalla richiesta dell'appaltatore.
 

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