Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

10. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1. Modalità di intervento nella fase esecutiva del contratto

10.1.f. Verifica di conformità

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 116

All. II.14
STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante stabilisce nel capitolato le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, la stazione appaltante può prevedere la nomina di uno o più verificatori (commissione) della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione (DEC).  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 RUP IL RUP, ove non sia stato nominato un Direttore dell'Esecuzione, effettua la verifica di conformità. Trasmette, entro trenta giorni dalla ultimazione della prestazione, al soggetto incaricato della verifica di conformità (salva restando la facoltà di quest'ultimo di chiedere ulteriore documentazione necessaria):
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all'art. 116, comma 11, del codice;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
Nel caso di ritardi attirbuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 RUP / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE / SOGGETTO INCARICATO DELLA VERIFICA La verifica di conformità è avviata entro 30 gg. dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto dal contratto e deve essere conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante. Il soggetto incaricato della verifica, qualora non sia possibile rispettare il predetto termine, è tenuto a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nella lettera di incarico, in presenza di servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Lo scopo della verifica di conformità è accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Il soggetto incaricato della verifica, esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, fissa il giorno per il controllo definitivo e ne informa il RUP, il DEC e l'esecutore. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo. Il soggetto incaricato della verifica di confomrità ne redige processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. Il predetto processo verbale deve contenere: 1) sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto; 2) eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; 3) il giorno della verifica di conformità; 4) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; 5) rilievi fatti, singole operazioni e verifiche compiute, numero dei rilievi effettuati e risultati ottenuti. L'esecutore deve mettere a disposizione i mezzi necessari per eseguire la verifica di conformità: se non ottempera a questi obblighi il DEC o soggetto incaricato della verifica dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo. Il soggetto incaricato della verifica di conformità raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con i dati relativi al contratto e con i documenti contabili; formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del DEC. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto incaricato della verifica indica se le prestazioni sono o meno collaudabili ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il soggetto incaricato della verifica espone il proprio parere, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali. All'esito dei controlli, il soggetto incaricato rilascia certificato di verifica di conformità (il cui contenuto è disciplinato dall'art. 37, comma 1, all. II.14) che deve poi essere trasmesso al RUP.  

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