10.3.a. Finanza di progetto: procedura di affidamento e gestione del rischio - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
10. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
10.3. Finanza di progetto e altre forme di partenariato
10.3.a. Finanza di progetto: procedura di affidamento e gestione del rischio
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 193 | ENTE CONCEDENTE / OPERATORE ECONOMICO | La finanza di progetto (o project financing) è un partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale che si attua in forma di concessione, il suo affidamento e l'esecuzione sono infatti disciplinati dalle disposizioni sulle concessioni di cui agli artt. da 182 a 192 (ai sensi di quanto stabilisce l'art. 174, co. 3, del codice), per quanto non derogato dalle norme specifiche dettate dagli artt. da 193 a 195 del codice. Quanto alle modalità di affidamento l'art. 193 distingue le ipotesi di finanza di progetto di iniziativa privata da quelle c.d. di iniziativa pubblica. In relazione alle proposte di iniziativa privata, è previsto che gli operatori economici possano presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, che devono contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario (PEF) comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Possono presentare tali proposte anche gli investitori istituzionali di cui all'art. 32, co. 3, D.L. n. 78/2010, conv. con L. n. 122/20210, (ovvero i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti soggetti: (i) Stato o ente pubblico; (ii) organismi d'investimento collettivo del risparmio; (iii) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria; (iv) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche; (v) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale; (vi) altri soggetti individuati dalla norma citata), nonchè i soggetti di cui all'art. 2, n. 3) del Regolamento UE 2015/2017 (ossia banche e istituti nazionali di promozione come ivi definiti). Quando la proposta è presentata da investitore istituzionale, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi tale soggetto deve associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando o avvalersi di operatori in possesso dei requisiti, qualora ne sia privo. Gli investitori istituzionali possono impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a soggetti in possesso dei requisiti richiesti, purchè l'indicazione del o dei subappaltatori venga fatta prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. L'ente concedente valuta, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non accetta di modificare il progetto, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e comunicato ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità oggetto della proposta, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. ll criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Il proponente può modificare la propria configurazione sino alla scadenza del termine per partecipare alla gara. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. Se, all’esito della procedura selettiva, il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno (l'importo di tali spese non può superare il 2,5% del valore dell'investimento risultante dal progetto di fattibilità). Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, da parte del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti del 2,5% dell'importo dell'investimento. L'ente concedente può, di sua iniziativa, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare progetti - in questo caso - già inclusi negli strumenti di programmazione del PPP, di cui all'art. 175, co. 1. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n.36/2023 art. 193 (come sostituito da D.Lgs. n. 209/2024 art. 57) D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 6-bis (come introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 78) |
ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO | Con il fine di incentivare il ricorso alla finanza di progetto e di chiarire alcuni dubbi interpretativi il D.Lgs. n. 209/2024 ha integralmente sostituito l'art. 193. L'istituto della finanza di progetto, pur fortemente innovato, conserva tuttavia le caratteristiche originarie, ivi comprese le due fasi in cui si articola la procedura: la prima di scelta del proposta, la seconda in cui viene selezionata l'offerta (presentata in relazione alla proposta messa a base di gara). Il D.Lgs. n. 209/2024, mediante l'inserimento dell'art. 6-bis nell'allegato I.7 ha disciplinato in modo specifico i contenuti del progetto di fattibilità per la finanza di progetto. Innanzitutto la disposizione chiarisce che l' affidamento in concessione di lavori mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. La stessa prevede poi che un operatore economico interessato a presentare una proposta possa presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta e, in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Quanto alle proposte di finanza di progetto di iniziativa privata, esse non sono soggette all'obbligo di preventiva manifestazione di interesse e alla preventiva pubblicazione di un avviso, come detto, possono essere presentate anche in relazione ad interventi non oggetto di programmazione dell'ente concedente. Le proposte devono contenere: - un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 6-bis dell'allegato I.7; - una bozza di convenzione; - il piano economico-finanziario asseverato, che comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno; - la specificazione delle caratteristiche della gestione; - l'indicazione dei requisiti del promotore. Gli investitori istituzionali di cui all'art. 32, co. 3, D.L. n. 78/2010, conv. con L. n. 122/20210, (ovvero i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti soggetti: (i) Stato o ente pubblico; (ii) organismi d'investimento collettivo del risparmio; (iii) forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria; (iv) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche; (v) intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale; (vi) altri soggetti individuati dalla norma citata), nonchè i soggetti di cui all'art. 2, n. 3), del Regolamento UE 2015/2017 (ossia banche e istituti nazionali di promozione come ivi definiti) e gli altri operatori economici interessati possono presentare le proposte di cui sopra salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori, di associarsi o consorziarsi con altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora ne siano privi. I medesimi soggetti possono soddisfare i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. I medesimi soggetti possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a soggetto in possesso dei requisiti richiesti daL bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore, con il suo consenso, sia comunicato all'ente concedente entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di finanza di progetto, ferma la loro autonomia decisionale. L'ente concedente, previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della coerenza di essa con la programmazione del PPP, dà notizia, nella sezione 'Amministrazione trasparente' del suo sito, della presentazione della proposta e indica un termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione di proposte relative al medesimo intervento, con i contenuti sopra detti. Entro 45 giorni dalla scadenza di tale termine, l'ente concedente individua in forma comparativa una o più proposte da sottoporre alla procedura di valutazione per l'eventuale individuazione della proposta da porre a base della successiva gara. In tale fase il concedente può chiedere ai proponenti modifiche al progetto e ha facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare. Se i proponenti o il promotore non apportano le modifiche richieste, la proposta è respinta con provvedimento motivato. Entro 60 giorni (differibili a 90 per comprovate esigenze istruttorie) l'ente concedente conclude la procedura di valutazione che, in caso di pluralità di di proposte, si svolge in modalità comparativa. Il provvedimento è pubblicato sul sito dell'ente. Il progetto di fattibilità selezionato, per i lavori, è integrato con gli elaborati richiesti dall'art. 6 dell'All. I.7 (progetto di fattibilità tecnico economica), ed è sottoposto ad approvazione, ai sensi dell'art. 38 del codice. Una volta approvato è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente. Il progetto di fattibilità tecnico economica approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione, unitamente al progetto sono posti a base di gara anche gli eleborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario. ll criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. In relazione alla specifica tipologia di lavoro, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione. Il proponente o il promotore può modificare la propria configurazione sino alla scadenza del termine per partecipare alla gara. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Se, all’esito della procedura selettiva, il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno (l'importo di tali spese non può superare il 2,5% del valore dell'investimento risultante dal progetto di fattibilità). Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, da parte del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti del 2,5% dell'importo dell'investimento. Una volta nominato l'aggiudicatario, l'ente concedente pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario. Le garanzie richieste all'aggiudicatario - concessionario sono previste al co. 15 dell'art. 193. Quanto alle proposte di finanza di progetto di iniziativa pubblica, delle quali si occupa il co. 16 dell'art. 193, l'ente concedente, mediante avviso pubblico, può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, di interventi previsti dagli strumenti di programmazione del PPP (art. 175, co. 1) tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a 60 giorni, di proposte redatte con i contenuti sopra descritti. Gli operatori interessati possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali che, se vengono trasmesse, devono essere messe a disposizione di tutti gli interessati da parte dello stesso ente concedente tramite pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' del proprio sito. L'ente concedente valuta le proposte con le modalità sopra descritte e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato e gli altri elaborati della proposta, inclusa la sintesi del PEF, procedendo nel prosieguo come sopra visto per le proposte di iniziativa privata. |
Dal 31/12/2024 |
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 6-bis (come introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 78) |
ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO | Come sopra evidenziato il D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto l'art. 6-bis nell'allegato I.7 al codice che individua i contenuti del progetto di fattibilità per le concessioni di lavori con la forma di finanza di progetto. Il progetto di fattibilità per le proposte di finanza di progetto contiene almeno i seguenti elaborati: a) relazione generale; b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento; c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera; d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo); e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d); f) cronoprogramma. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 194 - 195 | ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO | Come sopra anticipato, per gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di cui all'art. 14, co. 1, lett a) del codice, il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La disciplina della società di scopo e quella delle sue obbligazioni è contenuta negli artt. 194 e 195 del codice, cui si rinvia. |