Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

10. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

10.3. Finanza di progetto e altre forme di partenariato

10.3.b. Locazione finanziaria. contratto di disponibilita'. partenariato sociale. cessione di immobili in cambio di opere

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 196 ENTE CONCEDENTE / SOCIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA / RUP Per finanziare la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).
La società di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di eventuali servizi accessori.

Se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio operativo, ai sensi dell’art 177 si applicano, per quanto non previsto dall’art.196, le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato. In caso contrario si applicano le disposizioni in materia di appalto pubblico di lavori.

Per l’aggiudicazione del contratto l’ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità, comprensivo del piano finanziario.
L’aggiudicatario predispone i successivi livelli progettuali ed esegue l’opera.

L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente resta condizionato all'esito positivo del collaudo, ovvero della positiva verifica di conformità in ordine alla gestione funzionale dell'opera secondo le modalità stabilite. Il soggetto aggiudicatario assicura la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto.

L'opera oggetto di locazione finanziaria segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi a condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al termine del periodo di locazione il committente è obbligato al riscatto.
L’ente concedente può concedere il diritto di superficie sull’area pubblica dove realizzare l’opera.
L’opera può essere realizzata anche su un’area nella disponibilità dell'aggiudicatario.
Il contratto prevede la facoltà di riscatto anticipato.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 197 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE / RUP Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’Autorità di regolazione del settore.
Il corrispettivo del contratto di disponibilità si compone di un canone di disponibilità, commisurato all’effettivo periodo per il quale l’operatore economico ha garantito il godimento dell’opera, sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell’ente concedente.
Quando è convenuto il trasferimento della proprietà dell'opera all’ente concedente il corrispettivo si compone anche:
a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera;
b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell’importo già versato a titolo di canone di disponibilità e di eventuale contributo in corso d'opera.
Variato co. 1, si veda la modifica al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 197
(come integrato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 58)
OPERATORE ECONOMICO/ENTE CONCEDENTE/ RUP Il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il primo comma dell'art. 197 al solo fine di precisare da chi vengono predisposti i bandi-tipo e i contratti-tipo cui la norma fa riferimento.
E' ora previsto che le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione del settore e con il MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 198 co. 1-2 OPERATORE ECONOMICO / SOCIETA' DI SCOPO /INVESTITOEI ISTITUZIONAE / ENTE CONCEDENTE Le proposte di cui all'art. 193 (finanza di progetto) possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di PPP.

Anche al di fuori della finanza di progetto, gli aggiudicatari di contratti di PPP possono sempre costituire una società di scopo.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 201 ENTE CONCEDENTE / CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI
 
Per la conclusione di contratti di partenariato sociale gli enti concedenti devono predisporre un atto generale che tenga conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore e che determini i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione del contratto.
I contratti di partenariato sociale possono essere stipulati nei seguenti casi:
a) per la gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare di incentivi fiscali;
b) per la gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all’uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;
c) per la realizzazione di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell’ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l’esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.
Variati co. 1 e 2, si veda la modifica al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 201
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 59)
OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE / RUP Il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il primo e il terzo comma dell'art. 201 al solo fine di precisare da chi vengono predisposti i bandi-tipo e i contratti-tipo cui la norma fa riferimento.
E' ora previsto che il contenuto dell'atto generale per la conclusione di contratti di partenariato sociale va predisposto tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione del settore e con il MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 202 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE E' consentita la cessione di immobili in cambio di opere.
In questo caso il bando di gara può prevedere:
a) il trasferimento all’operatore economico della proprietà di beni immobili dell’ente concedente a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato;
b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento.
Variato co. 1, si veda la modifica al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 202
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 60)
OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE Il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il primo comma dell'art. 202 del codice al solo fine di precisare da chi vengono predisposti i bandi-tipo e i contratti-tipo cui la norma fa riferimento.
E' ora previsto che il bando di gara per tali operazioni venga redatto tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione del settore e con il MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Dal 31/12/2024

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