Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

11. SERVIZI GLOBALI

11.1. Servizi globali

11.1.b. Contraente generale

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 204 co. 1-5 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE L’affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un contratto che obbliga l’operatore economico a compiere un’opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese.
L’affidamento al contraente generale è deciso dall’ente concedente tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, e sempre che l’importo dell’affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro.

L’ente concedente redige il progetto di fattibilità tecnico-economica e approva il progetto esecutivo e le sue varianti.

I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione.

Il contraente generale, fra l'altro, è tenuto:
a) a redigere il progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e a compiere le attività strumentali alla sua approvazione;
b) ad assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera;
c) a comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il contratto può prevedere che:
a) l'operatore economico abbia la qualità di autorità espropriante, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento;
b) l'operatore economico individui i modi di gestione dell'opera e di selezione dei soggetti cui tale gestione può essere affidata.

Le parti determinano il contenuto dei contratti di affidamento dei servizi globali tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 204, co. 6,14, 16 e 18 ENTE CONCEDENTE / CONTRAENTE GENERALE I bandi e i contratti per l’affidamento dei servizi globali stabiliscono:
a. i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;
b. i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo;
c. le risorse proprie del contraente generale (come indicato di seguito);
d. i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità;
e. le misure idonee a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa e i relativi costi, non sottoposti a ribasso d’asta.

Il bando e il contratto determinano inoltre la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata con anticipazione di risorse del contraente generale.
Con riguardo al finanziamento di tale quota, il contraente generale o la società di scopo di cui ai punti successivi, possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2412 del codice civile. Per le obbligazioni emesse, l’ente concedente garantisce il pagamento nei limiti del proprio debito verso il contraente generale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il bando e il contratto indicano in aggiunta il termine finale di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, nei casi di mancato o tardivo raggiungimento del risultato dedotto in contratto.

Il bando o il contratto determinano i modi con cui l'ente concedente controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei lavori e verifica prima della consegna l’opera compiuta e il risultato ottenuto.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 205, co. 1 - 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / SOGGETTO AFFIDATARIO In merito alle procedure di aggiudicazioni del contraente generale il bando individua il progetto di fattibilità tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell’opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, assicurando in ogni caso una effettiva concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero massimo indicato, l’ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del contratto, resi noti nel bando.
L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai criteri ordinari di aggiudicazione degli appalti, tenendo conto in particolare :
a. del valore tecnico ed estetico delle varianti;
b. dell’incremento di valore del prefinanziamento, rispetto a quello indicato nel bando, offerto dal concorrente;
c. di ogni altro elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.
Il bando di gara può prevedere che l’offerente dimostri:
a. l'assenza dei motivi di esclusione indicati agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 ferma restando la necessità di accertare sempre il possesso dei requisiti generali da parte dell’offerente che risulti poi aggiudicatario;
b. la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera ;
c. il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dello stesso offerente, di requisiti professionali e finanziari idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 205, co. 4 - 5 CONTRAENTE GENERALE Come ulteriori indicazioni si definisce inoltre all’art.205 che:
1) Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate.
2) L’operatore che partecipa alla gara, singolarmente o facendo parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio, non può parteciparvi quale membro di altro raggruppamento temporaneo, associazione o consorzio, anche stabile.
3) Il contraente generale in possesso della richiesta classifica di qualificazione può partecipare alla procedura di gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica.
4) Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 di cui al presente Codice e riportati nei punti precedenti.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 207, co. 1, 2, 3 CONTRAENTE GENERALE In merito al sistema di qualificazione del contraente generale il Codice prevede che:
1. Il Contraente generale è una società avente per oggetto l’esercizio di una attività commerciale o una società cooperativa, o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla L. n. 422/1909 e dal D.L.C.P.S. n. 1577/1947, oppure un consorzio stabile come definito dal codice:
a. in possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari di cui al comma 2;
b. per il quale non ricorrono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98.
2. È istituito, con il regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, il sistema di qualificazione del contraente generale, basato su classifiche, effettuate in base all'importo lordo delle procedure di aggiudicazione alle quali il contraente generale può partecipare.
3. Il contraente generale non può partecipare a procedure di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo, ma può unirsi ad altro contraente generale al fine di conseguire congiuntamente la classifica necessaria per partecipare.
4. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 2 di cui sopra, la qualità di contraente generale è attestata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dietro richiesta dell’interessato, con atto che conserva la sua efficacia per tre anni.
5. Fino alla predetta data, quando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provvede al tempestivo rilascio dell’attestazione, il contraente generale può partecipare alla procedura di gara e concludere il contratto esibendo la precedente attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 204, co. 11 - 12 ENTE CONCEDENTE / CONTRAENTE GENERALE Il contraente generale può eseguire le prestazioni dedotte in obbligazione anche costituendo una società di scopo, a cui possono partecipare soggetti dotati di idonei requisiti di professionalità, ivi compresi gli investitori istituzionali di cui all’articolo 193, comma 1, quarto periodo, preventivamente indicati al momento della partecipazione alla gara.
Il Codice semplifica quanto disciplinato dall’articolo 194 in merito alle società di scopo e dalle disposizioni di cui a seguire specificando i requisiti che i soci dovrebbero possedere.

Se non è diversamente stabilito nel contratto, il contraente generale o i diversi soggetti che lo compongono sono solidalmente responsabili con la società di scopo per l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
In alternativa, la società di scopo può fornire all’ente concedente garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie cessano quando è emesso il certificato di collaudo dell’opera.
Il codice sulla cessione di crediti da corrispettivo di appalto e concessione regola la cessione di crediti del contraente generale e della società di scopo .
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 204, co. 13 CONTRAENTE GENERALE / TERZO ESECUTORE Il contraente generale può eseguire le prestazioni contrattuali anche affidandole a terzi, in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione, ai quali non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sul contraente generale nei rapporti con l’ente concedente.
I terzi affidatari possono procedere al sub affidamento, nei modi e nei limiti previsti per gli appalti di lavori pubblici. Si applicano le norme sul subappalto con la facoltà di affidare la esecuzione delle prestazioni a terzi.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 204, co. 15,17 ENTE AGGIUDICATORE / CONTRAENTE GENERALE L’ente aggiudicatore versa il corrispettivo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Il certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata.
Al cessionario non è applicabile alcuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 204, co. 7 - 10 ENTE CONCEDENTE / CONTRAENTE GENERALE In merito alle varianti del progetto richieste dall’ente concedente, o cagionate da forza maggiore o da provvedimenti di altre autorità, il rischio derivante dalle stesse è a carico dell’ente concedente.
Il rischio derivante da varianti cagionate da omissioni, inesattezze o errori del progetto esecutivo è a carico del contraente generale.
Esclusi i casi previsti nei due punti precedenti l’operatore economico comunica le varianti del progetto all’ente concedente per consentire a quest’ultimo di opporsi quando queste alterino le caratteristiche specifiche dell’opera, o i modi o i tempi del suo compimento, o in ogni caso modifichino il risultato amministrativo dedotto nel contratto.
Alle varianti del progetto non si applicano le disposizioni del codice che consentono l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 204, co. 18 ENTE CONCEDENTE / CONTRAENTE GENERALE L'ente concedente, nei modi previsti dal bando o dal contratto, controlla le prestazioni del contraente generale e lo svolgimento dei lavori e verifica prima della consegna l'opera compiuta e il risultato ottenuto, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera e del risultato indicate nel bando e nel progetto di fattibilità tecnico-economica.
L'ente concedente nomina il direttore dei lavori e i collaudatori ed effettua il collaudo.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 206 ENTE CONCEDENTE / RUP / DIRETTORE LAVORI / COLLAUDATORE Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.  

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