11.1.d. Procedure di somma urgenza e protezione civile - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
11. SERVIZI SOCIALI E ASSIMILATI E SERVIZI GLOBALI
11.1. Servizi sociali e particolari servizi dei settori ordinari
11.1.d. Procedure di somma urgenza e protezione civile
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 1 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | Per quanto riguarda le procedure in caso di somma urgenza e protezione civile il Codice dispone che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che, in tal modo, dispone l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 2 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | In merito all’affidamento, il Codice dispone che l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 ( sulla programmazione degli acquisti di beni e servizi) e 41 ( sui livelli di progettazione) del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE | Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui sopra, se relativi all’acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 4 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | In merito alla documentazione giustificativa e al termine di trasmissione della stessa, l'art. 140 D. Lgs. n. 36/2023 dispone che il RUP, o altro tecnico dell'amministrazione competente, compili una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dal D.Lgs. n. 267/2000 agli articoli 191 co.3 e 94 co.1 e) ( testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui al D.Lgs. n. 1/2018 art. 7 (codice della protezione civile - si veda il rigo successivo) ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui di cui al D.Lgs. n. 1/2018 art. 24; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di servizi e forniture con le procedure previste dall'art. 140 D. Lgs. n. 36/2023. | |
| D. Lgs. n. 1/2018 art. 7 | STAZIONE APPALTANTE / PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Gli eventi emergenziali connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento) sono costituiti da: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di Enti o Amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 7 | STAZIONE APPALTANTE | Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dall'art. 140 D. Lgs. n. 36/2023, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c), D. Lgs. n. 36/2023 e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. |
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| D. Lgs n. 36/2023 art.76, co. 2 lett. c) | STAZIONE APPALTANTE | Secondo l’articolo 76 del Codice le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 8 | STAZIONE APPALTANTE | Con riferimento alle autorizzazione per l’affidamento diretto, il presente Codice dispone che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 140, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indifferibili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 1/2018 art. 24. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 9 | STAZIONE APPALTANTE | In merito alla possibilità di utilizzo di un prezzario provvisorio, il Codice dispone che, limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 10 | STAZIONE APPALTANTE / ANAC | Con riferimento all’obbligo di pubblicità, sul sito istituzionale dell’ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti indicati nell’articolo 140 di cui trattasi con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli stessi atti sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 11 | STAZIONE APPALTANTE | In merito alla possibilità di affidamento in deroga a disposizioni del Codice, l'art. 140, co. 11 dispone che, in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 art. 24, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 art. 25, gli appalti pubblici di forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni: a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici (si tenga presente che, in seguito al correttivo, resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche - si vedano le schede n. 3.2.a., 3.2.b. e 3.2.c.). c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento; d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 4 e 12 D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 D. Lgs n. 36/2023 art. 25 D. Lgs. n. 1/2018 artt. 23, 24 e 25 |
STAZIONE APPALTANTE | Il codice dispone ulteriori deroghe in stato di emergenza nazionale. Infatti, fermo quanto previsto dall'art. 140 D. Lgs. n. 36/2023 per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui al D.Lgs. n. 1/2018 art. 7 co. 1, lett. b) - c), per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 art. 24, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui al D.Lgs. n. 1/2018 art. 23: a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del Codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 1/2018 art. 25, comma 2, lett. a), b) e d). b) il termine temporale di 10 giorni per la trasmissione della documentazione giustificativa del Rup alla Stazione Appaltante di cui al comma 4 dell'art. 140 è stabilito in trenta giorni; c) l’amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al D. Lgs. n. 1/2018 art. 25, comma 6. |