Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.1. Esecuzione del contratto

12.1.a. Direzione dei lavori

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 114


D.Lgs. n. 36/2023 art. 115
RUP / STAZIONE APPALTANTE La fase dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

In tale fase il RUP si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche; qualora le suddette amministrazioni non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

Il direttore dei lavori è nominato dalla stazione appaltante, su proposta del RUP, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori.

Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di legge, svolge anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Le modalità con cui le attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo sono effettuate dal direttore dei lavori e dagli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere, nonchè dalle figure contemplate dall'allegato I.9, se presenti, sono individuate nell'allegato II.14, che disciplina anche modi e tempi di presentazione delle riserve da parte dell'appaltatore.
 

D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14
DIRETTORE
LAVORI
Il direttore dei lavori opera nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP e assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori:
a) rilascia, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, sullo stato dei luoghi con riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) rilascia, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, sullo stato dei luoghi con riferimento all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
c) provvede alla consegna dei lavori;
d) accetta i materiali e i componenti messi in opera;
e) impartisce all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio (corredati di motivazione sulle ragioni tecniche e le finalità perseguite), che devono avere forma scritta e devono essere comunicati al RUP;
f) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
g) accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale (CAM) dei consumi della pubblica amministrazione;
h) verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
i) controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo;
l) dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone apposito verbale da trasmettere al RUP;
m) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registra eventuali contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rileva l'eventuale inosservanza da parte del subappaltatore delle relative disposizioni, provvedendo a darne segnalazione al RUP;
n) coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore;
o) controlla lo sviluppo dei lavori;
p) compila relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà;
q) fornisce al RUP l’ausilio istruttorio e consultivo necessario all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali. Dispone modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
r) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
s) rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori nel termine fissato dalla documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati di pagamento da parte del RUP;
t) procede, in contraddittorio con l’esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore;
u) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione;
v) gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve;
z) fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo;
aa) in caso di utilizzo di strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. BIM), assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi alla informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori nei casi di cui all'art. 121 del codice.

Il direttore dei lavori controlla la spesa attraverso la compilazione dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti i fini di legge.
Il direttore dei lavori, oppure i direttori operativi e gli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, predispongono e tengono i seguenti documenti contabili: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) il registro di contabilità; d) lo stato di avanzamento lavori (SAL); e) il conto finale dei lavori.

Al conto finale,compilato a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Variata sezione II dell'Allegato, si vedano modifiche al rigo successivo

D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 92)
STAZIONE APPALTANTE / DIRETTORE LAVORI / RUP Fermo tutto quanto sopra esposto, si segnala, per quanto attiene alla direzione dei lavori, che il correttivo ha modificato alcuni articoli della Sezione II dell'All. II.14, dedicata all'esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori.
Le modifiche più significative introdotte riguardano:
1) l'allineamento di alcune disposizioni alle novità introdotte in tema di digitalizzazione, come ad esempio in relazione alla contabilità dei lavori. E' ora previsto che la contabilità dei lavori venga effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Se la direzione lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nell'All. II.14;
2) la previsione della facoltà di tenuta di una contabilità semplificata dei lavori di importo inferiore a € 40.000,00, e per tali contratti di lavori il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa (art. 12, co. 11-bis);
Dal 31/12/2024

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