12.1.b. Collaudo - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
12. GESTIONE DEL CONTRATTO
12.1. Esecuzione del contratto
12.1.b. Collaudo
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 1 e 7 D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 artt. 13 e 28 |
RUP / STAZIONE APPALTANTE / COLLAUDATORE | I contratti di lavori sono soggetti a collaudo (tecnico-amministrativo) per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Più precisamente, il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente (evidenziando gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento). Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma dell'art. 28 dell'allegato II.14 al codice il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 14 co. 1-2 | STAZIONE APPALTANTE | Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, la stazione appaltante attribuisce l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro con funzione di presidente. Le modalità di funzionamento della commissione di collaudo sono stabilite dall'art. 18 dell'allegato II.14 al codice. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 4 |
STAZIONE APPALTANTE | La stazione appaltante, che è amministrazione pubblica, nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Tra i dipendenti della stazione appaltante o tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del codice, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, co. 9, D.L. n. 112/1998, conv. con L. n. 133/2008, secondo cui il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di collaudo è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato ed è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti o a specifici fondi perequativi. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 4, 4-bis e 4-ter (come modificato e integrato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 40) |
STAZIONE APPALTANTE | Per effettuare le attività di collaudo dei lavori: a) la stazione appaltante o l'ente concedente, che è amministrazione pubblica, nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, (ma) i collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti; b) la stazione appaltante o l'ente concedente, che non è amministrazione pubblica, nomina da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del codice, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato con le modalità previste dall'art. 29, co. 1, dell'allegato II.14 al codice. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 14 co. 3 e ss. | STAZIONE APPALTANTE / COLLAUDATORE | L'art. 14, co. 3 e segg., dell'All. II.14 individua i requisiti professionali specifici richiesti per la nomina a collaudatore. | |
D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 6 |
STAZIONE APPALTANTE | Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 6 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 40) |
STAZIONE APPALTANTE | Non possono essere affidati incarichi di collaudo: a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in attività di servizio; a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del codice; b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza, per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del codice; c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 15 | RUP / COLLAUDATORE | Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale: a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; d) verbale di consegna dei lavori; e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; g) certificato di ultimazione lavori; h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato; i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; l) conto finale dei lavori; m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16; n) relazione del RUP sul conto finale; o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera; p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell’allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A (si tratta delle certificazioni del produttore di barriere di sicurezza e/o di altri dispositivi per il contenimento veicolare che attesta il corretto montaggio e la corretta installazione delle barriere e/o degli altri dispositivi); q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice (metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) e all’allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'attività. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 2 e 3 D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 artt. 17, 19, 21, 25, 25 |
COLLAUDATORE | Il collaudatore completa le operazioni di collaudo, con l'emissione del relativo certificato, non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudosono disciplinati dall'allegato II.14 al codice. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Il collaudatore o il direttore dei lavori dispone gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui all’articolo 116 e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori, che deve presenziare obbligatoriamente; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. Il collaudatore redige un processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; b) il giorno della visita di collaudo; c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. Ultimate le procedure di collaudo, il collaudatore confronta i dati di fatto risultanti dal verbale di visita e quelli di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili e, sulla base di ciò, provvede a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori e dal RUP, nonché a determinare: a) se il lavoro sia collaudabile; b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore. In caso di discordanza tra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze il collaudatore sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte, che vengono trasmesse alla stazione appaltante. Se il collaudatore riscontra difetti o mancanze tali da rendere il lavoro inaccettabile rifiuta l'emissione del certificato, ne informa la stazione appaltante, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, il collaudatore prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando un termine all'esecutore. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a quando il direttore lavori, con apposita dichiarazione confermata dal RUP, attesti che l'esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l’affidamento dei lavori, le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, del codice. Se i difetti e le mancanze non sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, ma nel contempo non pregiudicano la stabilità dell'opera, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; a tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Al di fuori di questo caso, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni; il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo Con relazione riservata il collaudatore esprime il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. |
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| D.lgs. n. 36/2023 Art. 116 co 2 D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 22, 23 Art. 1669 c.c. |
STAZIONE APPALTANTE / COLLAUDATORE | Ultimate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto il collaudatore trasmette al RUP tutti i documenti e gli atti collaudo. Il certificato di collaudo ha il contenuto minimo stabilito dall'art. 22 dell'allegato II.14 al codice. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall'organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine previsto o lo sottoscriva senza formulare richieste lo stesso si intende definitivamente accettato. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire. La stazione appaltante delibera entro 60 giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine il collaudo s'intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Fino all'approvazione degli atti di collaudo la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile (rovina e difetti di cose immobili soggetti a garanzia decennale), l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Qualora nel biennio di provvisorietà del certificato di collaudo emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. |
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| D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 27 | Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice. |