Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. CONTENZIOSO: RIMEDI ALTERNATIVI ALLA GIURISDIZIONE

12.1. I principali rimedi stragiudiziali

12.1.c. Arbitrato

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n.36/2023 art. 213 RUP / STAZIONE APPALTANTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.
L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
La stazione appaltante o l'ente concedente può direttamente indicare nel bando, nell'avviso o nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l'aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto.
La stazione appaltante o l'ente concedente possono concordare con l'aggiudicatario di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto, anche in assenza di previsione in tal senso negli atti di avvio della procedura di selezione del contraente.
La clausola compromissoria è inserita, in ogni caso, previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione; se manca l’autorizzazione la clausola è nulla.
Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici di cui all'articolo 214.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza.
Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 2 dell'articolo 214.
Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
La nomina degli arbitri avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che delle disposizioni del codice.
Ferma la disciplina del codice di procedura civile sulla ricusazione degli arbitri (art. 815 c.p.c.), non possono essere nominati arbitri:
a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
b) coloro che nell'ultimo anno hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte, o nell'ultimo biennio quelle di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, salvo che l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa, contabile, militare e tributaria proposti dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o resi i relativi pareri;
f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.
La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle previsioni anzidette (art. 213, co. 4, 5 e 6) determina la nullità del lodo.
Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici (si vedano in particolare l'art. 213, co. 8 -15).
Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è contenuta nell'allegato V.1, che regolamenta anche la tenuta dell'albo degli arbitri, nonché dell'elenco dei periti e dei segretari da parte della Camera arbitrale.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 214 RUP / STAZIONE APPALTANTE / CAMERA ARBITRALE La Camera arbitrale per i contratti pubblici è istituita presso l'ANAC.
La Camera cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri per i contratti pubblici (con le modalità precisate all'art. 2 dell'allegato V.1), redige il relativo codice deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.
 

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