Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.1. Esecuzione del contratto

12.1.d Revisione prezzi

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 120, co. 1


D.Lgs. n. 36/2023 art. 60
RUP / STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante inserisce nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento le clausole di revisione prezzi, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e che operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni eseguite.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi la stazione appaltante utilizza gli indici sintetici di costo di costruzione (e/o le eventuali ulteriori categorie di indici individuati dal MIT, sentito l'ISTAT) elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul portale istituzionale di tale Istituto.
Per far fronte a maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Per appalti di lavori stipulati a seguito di
procedure di gara avviate
fino al 30/12/2024

D.Lgs. n. 36/2023 art. 60
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)


D.Lgs. n. 36/2023 All. II.2-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 86)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Per gli appalti di lavori stipulati all'esito di procedure di gara avviate a far data dal 31/12/2024, fermo l'obbligo della stazione appaltante di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi (che, si specifica, sono riferite alle prestazioni del contratto) l'attivazione di esse, per effetto della sostituzione del co. 2 dell'art. 60, si ha al verificarsi delle seguenti, diverse condizioni oggettive: variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operatività delle clausole stesse nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
Le stazioni appaltanti inseriscono clausole di revisione prezzi, redatte conformemente ai requisiti stabiliti dal nuovo All. II.2-bis al Codice (introdotto dal Correttivo) e le applicano secondo le modalità ivi stabilite.
Gli indici da utilizzare ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi non sono più elaborati da ISTAT, ma, ai sensi del modificato comma 4 dell'art. 60, essi vengono determinati con provvedimento del MIT, sentito l'ISTAT. Il MIT adotta singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla Tabella A dell'All. II.2-bis, che vengono utilizzati per la determinazione degli indici sintetici da applicare con le modalità stabilite dal medesimo allegato.
Per appalti di lavori stipulati a seguito di
procedure di gara avviate
dal 31/12/2024

Documenti