Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. CONTENZIOSO: RIMEDI ALTERNATIVI ALLA GIURISDIZIONE

12.1. I principali rimedi stragiudiziali

12.1.d. Collegio Consultivo Tecnico

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 224, co. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE La disciplina relativa al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dettata dal D.Lgs. n. 36/2023, per effetto di quanto stabilito dall'art. 224, co. 1, del codice, si applica anche ai collegi già costituiti e operanti alla data di entrata in vigore del codice e dunque alla data del 01/04/2023.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 225-bis
(introdotto da D.lgs. n. 209/2024 art. 70)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 del codice e dell'allegato V.2, come modificate dal D.Lgs. n. 209/2024 ed entrate in vigore il 31/12/2024, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai CCT già costituiti ed operanti alla medesima data. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 215, co. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere l'istituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), formato secondo le modalità dell'allegato V.2.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 215, co. 1   Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 215, co. 1 (come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 art. 62 )   Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2 artt. 1 - 3
(come sostituiti da D.Lgs. n. 209/2024 art. 94)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell’articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2 artt. 1 - 3
(come sostituiti da D.Lgs. n. 209/2024 art. 94)
STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Il D.Lgs. n. 209/2024 ha sostituito l'art. 2 dell'allegato V.2 al codice, che fissa requisiti e casi incompatibilità dei componenti del CCT, rimessi in precedenza alla individuazione da parte di linee guida del MIT.
A far data dal 31/12/2024, dunque, possono essere nominati membri del CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, da comprovare con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;
c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del co 1, dell'art. 2 dell'allegato V.2 al codice;
e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
Tali requisiti di esperienza e qualificazione professionale devono essere comprovati con riferimento ad un periodo minimo di 5 anni per la nomina a membro del CCT e per 10 anni per la nomina a Presidente.
Sempre a far data dal 31/12/2024, non possono essere nominati membri del CCT esclusivamente coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.
La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 c.p.c..
Dal 31/12/2024

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