Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.1. Esecuzione del contratto

12.1.e. Varianti, variazioni e modifiche

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 120


D.Lgs. n. 36/2023 All.II.16


D.Lgs. n. 36/2023 All.II.14 art. 5
RUP / STAZIONE APPALTANTE (Art. 120 c. 1 e 2) Fermo quanto previsto per la revisione prezzi, la stazione appaltante può modificare il contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione, sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;
b) per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica), ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Avviso della modifica del contratto è pubblicato sulla GU dell'UE con le informazioni previste dall'All. II.16;
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, e a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica). Rientrano tra le circostanze imprevedibili: la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o di provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. In tal caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. Avviso della modifica del contratto è pubblicato sulla GU dell'UE con le informazioni previste dall'All. II.16.

(Art. 120 c. 3) Oltre che nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di gara, e sempre che la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica si mantiene al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) la soglia comunitaria fissata dall'art. 14;
b) il 15% del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive tale valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto, al netto delle modifiche successive.

(Art. 120 c. 5 e 13) La stazione appaltante può sempre procedere a modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore, perché questo tipo di varianti sono sempre consentite, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico. Queste modifiche progettuali devono essere comunque approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato II.14.

(Art. 120 c. 6) Una modifica è considerata sostanziale quando: a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

(Art. 120 c. 7) Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico, le modifiche progettuali proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore con le quali: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

(Art. 5 c. 10 All. II.14) Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

(Art. 5 c. 9 All. II.14) Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

(Art. 120 c. 9) Quando previsto dai documenti di gara iniziali, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(Art. 5 c. 6 All. II.14) La perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

(Art. 120 c. 8) La stazione appaltante può sempre modificare il contratto ai sensi dell'art. 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto.

(Art. 120 c. 15-bis) La stazione appaltante (fermo quanto previsto dall'art. 41, co.8-bis) verifica in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori od omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

(Art. 5 c. 1 All. II.14) Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

(Art. 5 c.3 All. II.14) In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice (varianti non sostanziali), il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

(Art. 5 c.4 All. II.14) Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

(Art. 120 c. 13, 14, 15, 8; Art. 5 c. 12 All. II.14) Il RUP:
1) autorizza le modifiche e le varianti (ad eccezione della rinegoziazione);
2) pubblica, quando previsto, l’avviso della intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
3) assolve agli obblighi di comunicazione ad ANAC in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera previsti dall'All. II.14;
4) formula la proposta di accordo di rinegoziazione ai sensi dell’art. 9 del Codice entro 3 mesi dalla richiesta dell'appaltatore.

(Art. 5 c.7 All. II.14) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

(Art. 5 c.8 All. II.14) Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 120
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 42)


D.Lgs. n. 36/2023 All.II.16



D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14
RUP / STAZIONE APPALTANTE (Art. 120, c. 1 e 2) Fermo quanto previsto per la revisione prezzi, la stazione appaltante può modificare il contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione, sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;
b) per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica), ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Avviso della modifica del contratto è pubblicato sulla GU dell'UE con le informazioni previste dall'All. II.16;
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, e a condizione che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica). Rientrano in tali circostanze fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. Avviso della modifica del contratto è pubblicato sulla GU dell'UE con le informazioni previste dall'All. II.16.

(Art. 120 c. 3) Oltre che nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di gara, e sempre che la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica si mantiene al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) la soglia comunitaria fissata dall'art. 14;
b) il 15% del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive tale valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto, al netto delle modifiche successive.

(Art. 120 c. 5 e 13) La stazione appaltante può sempre procedere a modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore, perché questo tipo di varianti o modifiche sono sempre consentite, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico. Queste modifiche progettuali devono essere comunque approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato II.14.
Una modifica è considerata sostanziale quando: a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico, le modifiche progettuali proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore con le quali: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

(Art. 5 c. 10 All. II.14) Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

(Art. 5 c. 5 All. II.14) In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

(Art. 5 c. 9 All. II.14) Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

(Art. 120 c. 9) Quando previsto dai documenti di gara iniziali, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(Art. 5 c. 6 All. II.14) La perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

(Art. 120 c. 8) La stazione appaltante può sempre modificare il contratto ai sensi dell'art. 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto.

(Art. 5 c. 1 All. II.14) Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

(Art. 5 c. 3 All. II.14) In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

(Art. 5 c.4 All. II.14) Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

(Art. 120 c. 13, 14, 15, 8; Art. 5 c. 12 All. II.14) Il RUP:
1) autorizza le modifiche e le varianti (ad eccezione delle varianti di competenza del direttore dei lavori e della rinegoziazione);
2) pubblica, quando previsto, l’avviso della intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
3) assolve agli obblighi di comunicazione ad ANAC in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera previsti dall'All. II.14;
4) formula la proposta di accordo di rinegoziazione (art. 9 del Codice) entro 3 mesi dalla richiesta dell'appaltatore.

(Art. 5 c.7 All. II.14) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

(Art. 5 c.8 All. II.14) Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



 
Dal 31/12/2024

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