Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. CONTENZIOSO: RIMEDI ALTERNATIVI ALLA GIURISDIZIONE

12.1. I principali rimedi stragiudiziali

12.1.e. Pareri del Collegio Consultivo Tecnico

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n.36/2023 art. 215 RUP / STAZIONE APPALTANTE Per gli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT) è obbligatoria. L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 217 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale (art. 808-ter c.p.c.) se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell’insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.
Il parere obbligatorio, invece, può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell' ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alla modalità di superamento delle quali non c'è accordo tra le parti.
Se le parti escludono che le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumano natura di lodo contrattuale, il parere del CCT, anche se facoltativo, produce gli effetti di cui all'art. 215, co. 3, del codice. La sua inosservanza, dunque, è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2 art. 4
(come introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 94)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente.
Il procedimento si attiva con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte.
Le richieste di parere o di determinazione del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità della pronuncia.
Le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, o dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distitntamente formulati dalle parti in ordine alla medesima questione.
Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere eventualmente integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro 20 giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, il giudice:
- esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa;
- la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo;
- la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma d'importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Resta ferma l'applicabilità dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese e dell'art. 96 c.p.c. relativo alla responsabilità aggravata di chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave.
Dal 31/12/2024

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