Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.1. Esecuzione del contratto

12.1.g. Risoluzione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 122 RUP / STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023 (in ordine alla sospensione dell'esecuzione), possono risolvere (la risoluzione nei casi seguenti è dunque facoltativa) un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;
b) b) superamento della soglia di cui al comma 2 dell’articolo 120 (50% dell'importo contrattuale) con riferimento alle modificazioni di cui allo stesso articolo 120, comma 1, lettere b) - sopravvenuta necessità di lavori supplementari - e c) - varianti in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili -, nonché superamento delle soglie di cui al comma 3, lettere a) e b) dell’articolo 120 (ovvero 15% del valore iniziale del contratto o soglia di rilevanza comunitaria) con riferimento alle modificazioni di cui al medesimo articolo 120, comma 3;
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (cause di esclusione automatica per condanne) e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'.articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono (la risoluzione in questi casi è dunque doverosa) un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice (requisiti di ordine generale).

Le stazioni appaltanti possono altresì risolvere (anche in questo caso, la risoluzione è dunque facoltativa) il contratto di appalto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un tale grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14.

Qualora, al di fuori di dell'ipotesi di risoluzione per grave inadempimento anzidetta, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 122


D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 10
DIRETTORE LAVORI / RUP Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14.
Ovvero, in presenza di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dei lavori invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appalatatore.
Il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Il direttore dei lavori fornisce al RUP anche l'indicazione per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale nel caso di concessione di termine per l'esecuzione di prestazioni.
 
D.Lgs. n. 36/2023 Art. 216 co 2 STAZIONE APPALTANTE / CCT L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.
Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 122, co. 8 APPALTATORE Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 10, co. 6 ORGANO DI COLLAUDO In caso di risoluzione contrattuale, qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.  

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