Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.1. Esecuzione del contratto

12.2.a. Riserve

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 115 co. 2 ESECUTORE Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 1 co. 2 lett. v) STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Il DL deve gestire le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto (ad esempio, relativamente alla tempistica di iscrizione delle riserve che non è oggetto della disciplina contenuta nel successivo art. 7 del medesimo All.)  
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 7 co. 1 STAZIONE APPALTANTE In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.
Non costituiscono riserve:
a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validità del contratto;
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
 
D.lgs. n. 36/2023 Art. 210 co. 2 ESECUTORE Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42.  
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 3 co. 9 ESECUTORE Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.”  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 121 co.7 e 10 ESECUTORE Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle normativamente previste (commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121), l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14.
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 8 co. 3 ESECUTORE Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione  
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 7 co 2 e 4 ESECUTORE Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate e il conto finale si intende come definitivamente accettato.
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 7 co 2 e 3 ESECUTORE Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi (infatti, il pregiudizio lamentato dall’esecutore non sempre discende da un fatto istantaneo -come, ad esempio, l’errata contabilizzazione di una lavorazione sulla scorta di un prezzo o di una quantità errati-, potendo essere conseguenza di un fatto continuativo -come, ad esempio, l’impossibilità di accedere a una parte del cantiere o l’illegittima sospensione dei lavori-);
b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 12 co 5 lett. f) STAZIONE APPALTANTE / DL Al conto finale il direttore dei lavori allega la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite.  
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 12 co 1 lett. e) STAZIONE APPALTANTE / RUP Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine tal fine assegnatogli, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.  
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 13 co 2 Art. 15 co 1 lett. o) Art. 21 co 3 STAZIONE APPALTANTE / COLLAUDATORE / RUP Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.
Il RUP trasmette all’organo di collaudo le relazioni riservate sia del direttore dei lavori che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera.
Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
 
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 26 co 1 lett. c) e 3 STAZIONE APPALTANTE / COLLAUDATORE / RUP Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi (tra l’altro) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
La stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sulle domande dell'esecutore. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
 
D.lgs. n. 36/2023 Art. 216 co 1 (come modificato dal D.lgs. n. 209/2024) STAZIONE APPALTANTE / CCT Nei casi di iscrizione di riserve durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio consultivo tecnico. Dal 31/12/2024

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