Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.2. Contenzioso: Rimedi alternativi alla giurisdizione ordinaria

12.2.b. Accordo bonario

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 210 RUP / STAZIONE APPALTANTE Tra le misure alternative alla risoluzione giudiziaria delle controversie in fase di esecuzione del contratto di lavori, il D.Lgs. n. 36/2023 conferma l’istituto dell’accordo bonario (già previsto nei due precedenti codici di cui al D.Lgs. n. 163/20026 e al D.Lgs. n. 50/2016).
L’art. 210 del codice ne stabilisce l’ambito, i presupposti e le modalità di applicazione.

Anzitutto, la procedura di accordo bonario per i lavori presuppone l'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore e deve avere ad oggetto tutte le riserve iscritte dall'appaltatore sino al momento del suo avvio (c.d. principio di onnicomprensività dell'accordo bonario).

La procedura può essere avviata in corso d'opera quando, a seguito dell'iscrizione delle riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale.
Spetta al RUP, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del direttore dei lavori in ordine al raggiungimento del tetto per l’attivazione della procedura, dopo aver acquisito le relazioni riservate dello stesso diretto dei lavori e dell’organo di collaudo -se costituito-, la valutazione dell'ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento dei sopra detti limiti d'importo.
Il procedimento dell'accordo bonario in corso d'opera può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo economico sopra indicato.

La procedura di accordo bonario deve essere in ogni caso avviata dal RUP prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve.

Quando il RUP avvia la procedura di accordo bonario:
a) può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto; in questo caso, il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario; in caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1;
b) può formulare esso stesso la proposta motivata di accordo bonario.

La proposta dell'esperto incaricato è formulata entro novanta giorni dalla nomina.
La proposta del RUP è formulata entro novanta giorni dalla data di comunicazione del direttore dei lavori.

Il RUP o l'esperto verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della proposta:
- la proposta è rifiutata da parte del soggetto che ha formulato le riserve o tale termine decorre inutilmente possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario;
- la proposta è accettata dalle parti l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
 

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