Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.2. Contenzioso: Rimedi alternativi alla giurisdizione ordinaria

12.2.c. Transazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 212 RUP / STAZIONE APPALTANTE Anche nel D.Lgs. n. 36/2023, come nel D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la possibilità di ricorre alla transazione nel caso di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori nel rispetto del codice civile e solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
Stante il rinvio alla disciplina civilistica della transazione, giova rammentare che, secondo l’art. 1965, c. 1, cod. civ., la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

La particolare natura giuridica del rapporto instaurato tra le parti, sorto a seguito della procedura di scelta del contraente soggetta al regime pubblicistico, impone precisi limiti alla possibilità di modificare il contenuto delle rispettive prestazioni. Pertanto, mentre deve ritenersi praticabile in ambito pubblicistico una transazione c.d. semplice, ossia semplicemente modificativa della situazione giuridica dedotta in lite, deve escludersi invece l’ammissibilità di una transazione novativa, intesa come accordo mediante il quale si instaura con l’appaltatore un nuovo e diverso rapporto contrattuale, per soddisfare un interesse diverso da quello dedotto nel contratto originario concluso a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Invero, il carattere imperativo ed indisponibile dei sistemi di affidamento degli appalti pubblici preclude quindi la conclusione di accordi transattivi che, alterando sostanzialmente e radicalmente l’assetto negoziale definito con l’aggiudicazione, si pongano come fonte nuova del rapporto e si atteggino come un diverso titolo dell’affidamento dell’appalto, in violazione delle disposizioni inderogabili che regolano la scelta del contraente e la definizione del contenuto del contratto. Sulla scorta di questi principi, deve ritenersi senz’altro vietata la conclusione di un accordo transattivo che, ad esempio, subordini l’abbandono delle pretese azionate giudizialmente dall’appaltatore all’affidamento di nuovi lavori. (cfr. ANAC parere n. 23/2023).

In caso di lavori pubblici, quando il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia è superiore a 200.000 Euro, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
 
D.Lgs. n. 36/2023 Art. 216 co 1 (come modificato dal D.lgs. n. 209/2024) STAZIONE APPALTANTE / CCT Nei casi di iscrizione di riserve durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio consultivo tecnico. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve. Dal 31/12/2024

Documenti