Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.2. Contenzioso: Rimedi alternativi alla giurisdizione ordinaria

12.2.e Collegio consultivo tecnico

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 224, co. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE La disciplina relativa al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dettata dal D.Lgs. n. 36/2023, per effetto di quanto stabilito dall'art. 224, co. 1, del codice, si applica anche ai collegi già costituiti e operanti alla data di entrata in vigore del codice e dunque alla data del 01/04/2023.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 225-bis
(introdotto da D.lgs. n. 209/2024 art. 70)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 del codice e dell'allegato V.2, come modificate dal D.Lgs. n. 209/2024 ed entrate in vigore il 31/12/2024, si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai CCT già costituiti ed operanti alla medesima data. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 215, co. 1


D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere l'istituzione di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), formato secondo le modalità dell'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.
 
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 215, co. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE La costituzione del CCT è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice. Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 215, co. 1
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 62)



D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2 art. 7
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 94)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE La costituzione del CCT è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice.

L'art. 7 dell'allegato V.2, come introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, prevede che la costituzione del CCT sia obbligatoria altresì:
- nel caso di contratti misti ogni qualvolta la parte dei lavori sia pari o superi la soglia di rilevanza europea;
- nel caso di accordi quadro per i contratti attuativi che abbiano ad oggetto lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea;
- nel caso di opera che ha dato luogo a lotti distitnti con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

In tali casi, per la nomina del CCT si segue la disciplina dettata dagli artt. 1-3 dell'allegato V.2 al codice, sotto illustrata.

 
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 218 STAZIONE APPALTANTE / RUP Quando la costituzione del CCT è facoltativa, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire - nel rispetto delle modalità fissate nell'allegato V.2 - un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecendente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e delle altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonchè la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.  
D.lgs. n. 36/2023 All. V.2. art. 3 co 4 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria la costituzione del CCT è facoltativa e in tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli artt. 215 - 218 del codice. Dal 31/12/2024
D.lgs. n. 36/2023 All. V.2 art. 3 co 5 STAZIONE APPALTANTE Nel caso di CCT facoltativo, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2 art. 1 STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE A scelta della stazione appaltante il CCT è formato da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti sopra detti, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione dei lavori, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

I requisiti professionali, i casi d'incompatibilità dei membri e del Presidente del CCT, i criteri preferenziali per la loro scelta e i parametri per la determinazione dei compensi sono definiti con apposite linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nelle more dell'adozione di tali linee guida, continuano ad applicarsi le linee guida approvate dal MIMIT il 17/01/2022, pubblicate nella G.U. n. 55 del 7/3/2022 ss.mm.ii.

Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2 artt. 1 - 3
(come sostituiti da D.Lgs. n. 209/2024 art. 94)
STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Nei casi i cui ne è prevista la costituzione obbligatoria, a scelta della stazione appaltante il CCT è formato da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti sopra detti, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione dei lavori, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.
Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del CCT.

Il D.Lgs. n. 209/2024 ha poi sostituito l'art. 2 dell'allegato V.2 al codice, che fissa requisiti e casi incompatibilità dei componenti del CCT, rimessi in precedenza alla individuazione da parte di linee guida del MIT.
A far data dal 31/12/2024, dunque, possono essere nominati membri del CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, da comprovare con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto;
c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del co 1, dell'art. 2 dell'allegato V.2 al codice;
e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
Tali requisiti di esperienza e qualificazione professionale devono essere comprovati con riferimento ad un periodo minimo di 5 anni per la nomina a membro del CCT e per 10 anni per la nomina a Presidente.
Sempre a far data dal 31/12/2024, non possono essere nominati membri del CCT esclusivamente coloro che:
a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 c.p.c..

Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

All'art. 2, commi 4 e 5, dell'allegato V.2, il D.lgs. n. 209/2024 ha introdotto la disciplina sulle modalità di determinazione del compenso per i componenti del CCT., fissandone i limiti massimi e rimettendo ad apposite linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la sola determinazione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi carattere remunerativo stabilendo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, nonché che l'erogazione di essi deve avvenire secondo un principio di gradualità. Nelle more dell'adozione di tali linee guida, continuano ad applicarsi le linee guida approvate dal MIMIT il 17/01/2022, pubblicate nella G.U. n. 55 del 7/3/2022 ss.mm.ii.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2 artt. 1 - 3
(come sostituiti da D.Lgs. n. 209/2024 art. 94 e modificati da D.L. n. 73/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 105/2025 art. 2, co 1, lett. g-bis)
STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Fermo quanto detto al rigo precedente, va rilevato che ad opera dell'art. 2, co. 1, lett. g-bis), del D.L. n. 73/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 105/2025, l'allegato V.2 è stato novellato nei seguenti termini:
- all'art. 2 , co. 1, si è precisato che, per la nomina a componente del CCT, l'esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno o più dei requisiti contemplati nell'elenco riportato nella stessa disposizione;
- alla lett. b) di tale elenco si è chiarito che rileva la qualifica di dirigente o funzionario di amministrazioni pubbliche;
- alla lett. e-bis) del medesimo elenco si è attribuita rilevanza anche al dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del succitato co. 1;
- all'art. 2, co. 2, si è stabilito che, ai fini del computo del periodo minimo per la dimostrazione del possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al co.1, anche cumulativamente considerati.
 
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2. art. 3 co. 1-3 STAZIONE APPALTANTE Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
 
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2. art. 3 co. 1-3 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 94) STAZIONE APPALTANTE Il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 215, co. 2
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 62)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Il CCT esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c..
Per la disamina dei casi in cui i pareri e le determinazioni del CCT sono obbligatori e delle ipotesi di determinazioni facoltative del CCT si rinvia alla successiva scheda 11.2.e.
Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e concliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 215, co. 3 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del CCT è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
L'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 219 STAZIONE APPALTANTE / RUP / APPALTATORE Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. Integrato con inserimento del co. 1-bis, si veda rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 219
(come integrato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 65)
STAZIONE APPALTANTE / RUP / APPALTATORE Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.
Il D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto nell'art. 219 il co. 1-bis, il quale precisa che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.
Dal 31/12/2024

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