Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

12. GESTIONE DEL CONTRATTO

12.2. Contenzioso: Rimedi alternativi alla giurisdizione ordinaria

12.2.f Pareri del collegio consultivo tecnico

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 216 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE / COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E' obbligatoria l'acquisizione del parere del CCT:
- nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
- prima che la stazione appaltante disponga la risoluzione del contratto, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:
a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori;
b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto;
c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera.
Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle sopra elencate, ivi compresa quella di prosecuzione dei lavori con il medesimo soggetto, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa dalla parti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 216
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 63)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE In relazione a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del CCT nei casi:
- di iscrizione di riserve;
- di proposte di variante;
- in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione.
Se le parti convengono che le determinazioni del CCT assumono natura di lodo contrattuale (ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.) è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.
L'acquisizione del parere è inoltre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del CCT, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:
a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori;
b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto;
c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necssarie al completamento dell'opera.
Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle sopra elencate, ivi compresa quella di prosecuzione dei lavori con il medesimo soggetto, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa dalla parti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 217 RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale (art. 808-ter c.p.c.) se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell’insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.
In ogni caso, la possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
Il parere obbligatorio, invece, può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell' ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alla modalità di superamento delle quali non c'è accordo tra le parti.
Se le parti escludono che le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumano natura di lodo contrattuale, il parere del CCT, anche se facoltativo, produce gli effetti di cui all'art. 215, co. 3, del codice. La sua inosservanza, dunque, è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 217
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 64)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale (art. 808-ter c.p.c.) se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell’insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.
In ogni caso, la possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui:
- è richiesta una pronuncia sulla risoluzione;
- è richiesta una pronuncia sulla sospensione coattiva;
- è richiesta una pronuncia sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
Se le parti escludono che le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumano natura di lodo contrattuale, le medesime, anche se facoltative, producono gli effetti di cui all'art. 215, co. 3, del codice. La loro inosservanza, dunque, è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. V.2 art. 4
(come introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 94)
RUP / STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente.
Il procedimento si attiva con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte.
Le richieste di parere o di determinazione del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza di quesiti di parte, a pena di nullità della pronuncia.
Le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, o dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distitntamente formulati dalle parti in ordine alla medesima questione.
Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere eventualmente integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro 20 giorni dalla comunicazione dei quesiti.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, il giudice:
- esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa;
- la condanna al rimboro delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo;
- la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma d'importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Resta ferma l'applicabilità dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese e dell'art. 96 c.p.c. relativo alla responsabilità aggravata di chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il CCT è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.
Dal 31/12/2024

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