Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

2. PRINCIPI

2.1. Principi dell’attività contrattuale

2.1.a. Principio del risultato

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 artt. 1-12 RUP / STAZIONE APPALTANTE La Parte I del Libro I del nuovo Codice è dedicata ai princìpi e si compone di due Titoli. Il Titolo I, composto di dodici articoli, disciplina i principi generali ai quali si ispira il nuovo Codice dei contratti pubblici.
I Decreti Legislativi nn. 163/2006 e 50/2016 non contenevano una parte iniziale dedicata ai principi generali. La codificazione dei principi risponde alla finalità di disciplinare valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme. Nella consapevolezza dei rischi che sono talvolta correlati ad un uso inappropriato dei principi generali, si è inteso affidare alla Parte I del Libro I il compito di codificare solo principi con funzione ordinante, dando un contenuto concreto e operativo a clausole generali altrimenti eccessivamente elastiche.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE L'articolo 1 enuncia il principio del risultato. Esso è da ritenersi prioritario insieme ai principi della fiducia (articolo 2) e dell'accesso al mercato (articolo 3).
Il comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione: 1) con la massima tempestività; 2) con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo; 3) nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il comma 2 dispone che: 1) la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La concorrenza non è un fine, ma uno strumento che può essere sacrificato se ci sono interessi superiori da realizzare; 2) la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice e ne assicura la piena verificabilità.
Ai sensi del comma 3 il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
Il comma 4 precisa che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE L'articolo 1 codifica, dunque, il principio del risultato, che consiste nell’interesse pubblico primario all’affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività, nonché al perseguimento del miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo. Il principio del risultato s'inquadra nel contesto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati.
La concorrenza è intesa non come valore da perseguire ad ogni costo, ma come strumento volto ad ottenere il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti (Corte cost. 23 novembre 2021, n. 218).
La trasparenza, invece, è funzionale alla corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la verificabilità. Attraverso il controllo trasparente sull’attività amministrativa, il principio del risultato diventa quindi anche un mezzo per assicurare l’accountability delle amministrazioni pubbliche. Recependo gli studi di autorevole dottrina sulla c.d. “amministrazione di risultato”, si chiarisce che il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del più generale principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, ed è perseguito nell’interesse della collettività e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
Infine, in coerenza con il principio della fiducia declinato nell’art. 2, si valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare ai fini del giudizio di responsabilità del personale coinvolto a vario titolo nella “vita” del contratto pubblico, attenuando il peso di eventuali errori forieri di responsabilità. Si specifica, nella stessa ottica, che il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità operative.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE La relazione al codice chiarisce che "il risultato rappresenta l’interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell’esercizio delle loro attività”, mentre l’art. 1 qualifica il principio del risultato quale “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto” e lo declina in termini di massima tempestività e miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.
La tempestività è l’interesse pubblico primario a che le attività, gli atti, i comportamenti dei soggetti cui è attribuito il compito di procedere agli affidamenti pubblici avvenga sulla base di procedimenti che non aggravino e allunghino il percorso che conduce al perseguimento dell’interesse pubblico finale (l’opera, il servizio, il bene ottenuti con l’appalto o con la concessione).

Secondo il Consiglio di Stato il principio del risultato, collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, è principio ispiratore della stessa e sovraordinato agli altri.
L'articolo 1, collocato in apertura della disciplina del nuovo codice, dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale che è: a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto; b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l’intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito inoltre che, anche se il principio del risultato è stato reso solo di recente esplicito dal nuovo codice dei contratti pubblici, lo stesso era già immanente al sistema, costituendo uno degli elementi di articolazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa. Esso pertanto può assurgere a criterio orientativo per il giudice anche con riferimento a procedure ad evidenza pubblica cui non si applica il D.Lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, sez. V, n. 1924/2024).
 

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