Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

2. PRINCIPI

2.1. Principi dell’attività contrattuale

2.1.d. Criterio interpretativo e applicativo

 

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 4 RUP / STAZIONE APPALTANTE L'art. 4 stabilisce che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ossia del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.
La disposizione in esame evidenzia la 'natura fondante' dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, che devono essere utilizzati per sciogliere i dubbi interpretativi che si possono porre in relazione alle singole disposizioni del codice. Nel dubbio, quindi, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia coerente con la fiducia da riporre nell’amministrazione, nei suoi funzionari e negli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 4 RUP / STAZIONE APPALTANTE Mentre il precedente codice elencava paritariamente i vari principi da osservare (art. 30 D Lgs. n. 50/2016), nel D.Lgs. n. 36/2023 esiste un criterio relativo di priorità, esplicitamente indicato nei primi 3 principi (risultato, fiducia, accesso al mercato), cui il legislatore ha voluto attrribuire particolare rilevanza.
Infatti:
1) ai sensi dell'art. 4, le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e che, dunque, sono da ritenersi prioritari;
2) i principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato si osservano anche per i contratti ai quali non si applicano le disposizioni del codice e dunque si applicano ai contratti esclusi (art. 56), ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito (art. 13, comma 2), in entrambi i casi se offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto (cfr. art. 13, comma 5), agli affidamenti in house (art. 7, comma 2), agli appalti pre-commerciali (art. 135, comma 2).
Inoltre, nel codice troviamo le seguenti peculiari ed espresse indicazioni in merito alla specifica osservanza di questi tre principi:
1. l’art. 76, comma 1, nonché, per i settori speciali, l’art. 158, comma 1, nell'individuare i casi in cui per gli affidamenti di appalti pubblici d’importo superiore alle soglie UE è ammesso il ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, stabiliscono che a tale procedura si faccia ricorso nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;
3. l’art.119, comma 2, in materia di subappalto consente alle stazioni appaltanti di stabilire, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, che talune prestazioni o lavorazioni non siano subappaltabili e che debbano essere eseguite a cura diretta dell’aggiudicatario.
 

 

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