Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

2. PRINCIPI

2.1. Principi previsti dal Codice per l’attività contrattuale

2.1.d. Criterio interpretativo e applicativo

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 4 RUP / STAZIONE APPALTANTE L'art. 4 stabilisce che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ossia del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.
La disposizione in esame evidenzia la “natura fondante” dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, che devono essere utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare. Nel dubbio, quindi, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia coerente con la fiducia sull’amministrazione, sui suoi funzionari e sugli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 4 RUP / STAZIONE APPALTANTE Mentre il precedente codice elencava paritariamente i principi da osservare (art. 30 D. Lgs. n. 50/2016), nel D. Lgs. n. 36/2023 esiste un criterio relativo di priorità, esplicitamente indicato nei primi 3 principi (risultato, fiducia, accesso al mercato), cui il legislatore ha voluto attribuire particolare rilevanza. Infatti:
1) ai sensi dell'art. 4, le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 che, dunque, sono da ritenersi prioritari;
2) i principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato si osservano anche per i contratti ove non si applicano le disposizioni del nuovo Codice e, dunque, si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito (art. 13, comma 2), nonché agli appalti pre-commerciali (art. 135, comma 2) e per la selezione per la scelta del socio privato nelle società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016 (art. 174, comma 4).
Inoltre, nel codice troviamo le seguenti peculiari ed espresse indicazioni in merito alla specifica osservanza di questi tre principi:
1. l’art.76, comma 1, nonché, per i settori speciali, l’art.158 co. 1, nell'individuare i casi in cui, per gli affidamenti di appalti pubblici d’importo superiore alle soglie UE è ammesso il ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, stabiliscono che a tale procedura si faccia ricorso nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato;
2. l’art.119, co. 2, in materia di subappalto consente alle stazioni appaltanti di stabilire, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, che talune prestazioni o lavorazioni non siano subappaltabili ma che debbano essere eseguite a cura diretta dell’aggiudicatario.
 

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