Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

2. PRINCIPI

2.1. Principi dell’attività contrattuale

2.1.g. Principio di auto-organizzazione amministrativa

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 7 RUP / STAZIONE APPALTANTE L'articolo 7 recepisce al comma 1 il principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori attraverso il ricorso a tre modelli alternativi:
a) autoproduzione;
b) esternalizzazione;
c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni.
La codificazione di tale principio è diretta a meglio allineare il diritto nazionale con quello dell'UE, che pone autoproduzione ed esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, superando l'orientamento restrittivo del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'autoproduzione.
La parità tra autoproduzione ed esternalizzazione è tuttavia solo tendenziale in quanto, ad esempio, la scelta per l'affidamento in house deve essere sempre motivata.
Il comma 2 dispone, al primo periodo, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Viene stabilito, al secondo periodo, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto:
- dei vantaggi per la collettività;
- delle connesse esternalità;
- della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.
Il terzo periodo del comma 2 aggiunge che in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.
Nella relazione illustrativa si fa notare che il secondo e terzo periodo del comma 2 prevedono rispettivamente “una semplificazione della motivazione rispetto all’art. 192, comma 2, del D Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell’onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell’in house”, e una motivazione ancorata più a ragioni economiche e sociali che a ragioni giuridico-formali.
Il quarto periodo del comma 2 prevede che i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione:
- con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza;
- con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri;
- oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
Il comma 4 dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del Codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 7 RUP / STAZIONE APPALTANTE Il D.Lgs. n. 36/2023 non elenca i requisiti per poter definire un soggetto in house, né ripropone il procedimento di iscrizione nel registro ANAC, previsto in precedenza dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.
I requisiti per poter definire un soggetto in house sono ora stabiliti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (artt. 4, 5 e 16).
 

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