Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

2. PRINCIPI

2.1. Principi dell’attività contrattuale

2.1.i. Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 9 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / PARTI DEL CONTRATTO L’articolo 9 riguarda il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, diretto a privilegiare il rimedio che consente di mantenere il contratto rispetto a quello diretto alla sua demolizione.
Il comma 1, primo periodo, sancisce il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali a favore della parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio qualora sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, che siano:
- estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato;
- e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto.
Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti;
e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
Il comma 2 dispone che nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
Pertanto, la rinegoziazione non altera il finanziamento complessivo dell’opera, perché è ammessa nei limiti dello stanziamento di bilancio originario. L’articolo in esame è, dunque, in linea con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in quanto il reperimento delle risorse avviene nell’ambito del quadro economico e, dunque, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente.
Il comma 3 prevede che se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale (art. 1464 c.c.).
Ai sensi del comma 4, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
Il comma 5 dispone che in applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 (concernenti la modifica dei contratti in corso di esecuzione per effetto della revisione prezzi.
 

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