Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

2. PRINCIPI

2.1. Principi dell’attività contrattuale

2.1.j. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 10 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / OPERATORE ECONOMICO L’articolo 10 codifica i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
Il comma 1 prevede che i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
Il comma 2 dispone che le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito.
Viene inoltre precisato che le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte, così vietando l'introduzione di cause di esclusione con la lex specialis di gara.
Al fine di favorire la massima partecipazione alle procedure di selezione del contraente, iIl comma 3 stabilisce che, fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, che siano attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
 

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