Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

2. PRINCIPI

2.1. Principi previsti dal Codice per l’attività contrattuale

2.1.k. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 11, co. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE L’articolo 11, comma 1, prevede che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni debba essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Il testo ricalca, al comma 1, quanto già previsto dall’articolo 30, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 11 co. 2- 4 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / OPERATORE ECONOMICO Il comma 2 fissa il principio di pubblicità del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, prevedendone l'onere di indicazione nei bandi e negli inviti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti .
Il comma 3 prevede la facoltà per gli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
In tali casi, ai sensi del successivo comma 4, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata con le modalità di cui all’art. 110 (concernente le offerte anormalmente basse).
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 11, co. 2, 3 e 4
(come modificati da D.Lgs. n. 209/2024 art. 2, co. 1, lett. a), c) e d))


D.Lgs. n. 36/2023 All. I.01
(introdotto da D.Lgs. n. 36/2024 art. 74)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / OPERATORE ECONOMICO Fermo il principio fissato dall'art.11, comma 1 del codice, il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato la disciplina relativa all'applicazione dei CCNL al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, apportando una serie di modifiche ai commi da 2 a 4 dell'art.11 del codice e inserendo il nuovo allegato I.01, dedicato ai "Contratti Collettivi" e che disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione nei bandi, negli inviti e nella decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile, le ipotesi di equivalenza e le verifiche della dichiarazione di equivalenza resa dagli operatori economici.
Il comma 2 dell'art. 11 prevede che nei documenti iniziali di gara e nella decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concendenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.

Il comma 2-bis dell'art. 11, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, precisa che in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 (nei bandi, negli inviti e nella decisione a contrarre) il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Il comma 3 prevede che in etrambe le ipotesi sopradette (contemplate dal comma 2 e dal comma 2-bis) gli operatori economici possono indicare nell'offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Il comma 4 precisa che nel caso di indicazione da parte dell'operatore economico di un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante o l'ente concedente acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
In quest'ultimo caso la dichiarazione va verificata con le modalità stabilite dall'art. 110, in conformità a quanto previsto dall'allegato I.01.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 11, co. 5 e 6 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO Il comma 5 impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. A tal proposito va evidenziato che l'articolo 119, comma 7, del codice prevede che l'affidatario sia tenuto ad osservare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 11, co. 1, e prevede che l'affidatario sia responsabile in solido dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei subappaltatori.

Il comma 6 disciplina i casi relativi alle inadempienze contributive. A tal fine, è previsto che in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Come specificato dal secondo periodo del comma in esame, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il terzo e quarto periodo del comma 6 si occupa dei casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario e del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, prevedendo che in tali casi il responsabile unico del progetto (RUP) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute entro i successivi 15 giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine di 15 giorni, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
 

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