Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

3. ISTITUTI GENERALI

3.1. Ambito di applicazione, soglie di rilevanza europea e calcolo del valore dell’appalto

3.1.b. Soglie di rilevanza europea e calcolo del valore dell’appalto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 1 - 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono periodicamente determinate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, sia nei settori speciali sia in quelli ordinari, è stata fissata per gli anni 2022-2023 in 5.382.000 Euro e per gli anni 2024-2025 in 5.538.000 Euro.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 4 e 8 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell'appalto.
Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell'appalto di lavori, in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 6 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alla soglie europee.
Nè a tal fine un appalto può essere frazionato, tranne nel caso vi siano ragioni che giustificano il frazionamento.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 13, co. 7 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione della gara o del bando di gara o, nei casi in cui non è prevista l'indizione di una gara, al momento in cui viene avviata la procedura di affidamento del contratto.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 13, co. 9 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Nel caso in cui un'opera possa dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti l'importo stimato dell'appalto è costituito dal computo dell'importo complessivo della totalità dei lotti.
Quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le disposizioni del codice relative alle procedure e ai contratti sopra soglia si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 11 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE In deroga a quanto previsto dal comma 9, di cui al precedente rigo, (il quale prevede che l'importo complessivo dell'appalto venga stimato sulla totalità dei lotti e che, se l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto), le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a 1.000.000 di Euro, purchè l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista. Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 11
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 3, co. 1)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 11 dell'art. 14 del Codice precisando che le stazioni appaltanti possano aggiudicare l'appalto per singoli lotti (in deroga a quanto previsto dal medesimo art. 11, co. 9, il quale prevede che l'importo complessivo dell'appalto venga stimato sulla totalità dei lotti e che, se l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di rilevanza europea,le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto) con le modalità previste per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee (di cui al Libro II, parte I, artt. 48-55) quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a 1.000.000 di Euro, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista. Dal 31/12/2024

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