Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

3. ISTITUTI GENERALI

3.2. Scelta, nomina e compiti del RUP

3.2.b. Nomina del RUP

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15 co. 1, 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni, il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
La nomina avviene nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico: il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione di gara o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2

D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2, art. 2, co. 1
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Il RUP viene nominato tra i dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, assunti anche a tempo determinato, della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.
In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 4, co. 1)

D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2, art. 2, co. 1
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 75, co. 1, lett. a)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Il RUP viene nominato tra i dipendenti non necessariamente di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, assunti anche a tempo determinato, della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.
In caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., le stazioni appaltanti possono nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 4 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER FASE Ferma l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 6


D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 3
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP / RUP Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una stuttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto, da parte del RUP, di incarichi di assistenza al medesimo.
L'art. 3 dell'All. I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l'istituzione della struttura di supporto - anche in comune tra più stazioni appaltanti, previo accordo si sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 - e prevede che la stazione appaltante possa istituire una struttura stabile a supporto del RUP e che possa conferire, su proposta del RUP, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità, che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 8, 9 STAZIONE APPALTANTE / CENTRALE DI COMMITTENZA / AGGREGAZIONI DI STAZIONI APPALTANTI Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
 

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