3.2.b. Nomina del RUP - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
3. FASE PRELIMINARE
3.2. Scelta e nomina del RUP
3.2.b. Nomina del RUP
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 1, 3 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni, il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. La nomina avviene nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico: il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione di gara o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2 D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2, art. 2, co. 1 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Il RUP viene nominato tra i dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, assunti anche a tempo determinato, della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 del codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 4, co. 1) D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2, art. 2, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 75, co. 1, lett. a) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Il RUP viene nominato tra i dipendenti, anche non aventi qualifica dirigenziale, assunti anche a tempo determinato, della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 del codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. In caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., le stazioni appaltanti possono nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2, art. 2, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP | Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la PA di cui agli artt. 314-335 bis c.p.), ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All.I.2, art. 4, co. 1, 2 D.Lgs. n. 36/2023 All.I.2 art. 5 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP | La stazione appaltante e l'ente concedente, nel nominare il RUP, devono attenersi alle previsioni dell'art. 4, All. I.2. al D.Lgs. 36/2023. Per gli appalti e le concessioni di lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento: di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di Euro; di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice; di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del codice. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei suddetti contratti (appalti e concessioni di lavori e relativi a servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata. Per gli appalti di servizi e di forniture il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata: a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice; b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui sopra, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER FASE | Ferma l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 6 D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 3 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / STRUTTURA DI SUPPORTO AL RUP / RUP | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una stuttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto, da parte del RUP, di incarichi di assistenza al medesimo. L'art. 3 dell'All. I.2 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l'istituzione della struttura di supporto - anche in comune tra più stazioni appaltanti, previo accordo si sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 - e prevede che la stazione appaltante possa istituire una struttura stabile a supporto del RUP e che possa conferire, su proposta del RUP, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità, che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 9 | CENTRALE DI COMMITTENZA / AGGREGAZIONE DI STAZIONI APPALTANTI | Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. | |
| D.Lgs. n. 36/2023, All. I.2 art. 9 | STAZIONE APPALTANTE | Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto. Nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile. |