3.3.a. Conflitto di interessi - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
3. FASE PRELIMINARE
3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità
3.3.a. Conflitto di interessi
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 16, co. 1 | SOGGETTO CON COMPITI FUNZIONALI NELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE O NELLA FASE DI ESECUZIONE | L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il conflitto di interessi nella procedura di aggiudicazione e nella fase di esecuzione degli appalti e delle concessioni. Si tratta dell'attuazione di quanto previsto dalle direttive europee n. 2014/23 , 2014/24 e 2014/25 che richiedono agli Stati membri di adottare misure adeguate: - per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione; - per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure al fine di evitare la distorsione della concorrenza e di garantire la trasparenza delle procedure stesse e la parità di trattamento di tutti i candidati e degli offerenti. Il comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto il profilo soggettivo, ricomprende nel suo ambito di applicazione qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante o dell'ente concedente, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali (con compiti, cioè, che implichino esercizio della funzione amministrativa, con l'esclusione di mansioni meramente materiali o d'ordine) che sia in grado di influenzarne il risultato. Sotto il profilo oggettivo, il comma 1 dell'art. 16 chiarisce che l'interesse in conflitto di cui è titolare il soggetto che interviene nella procedura può avere qualsiasi natura (finanziaria, economica, o altro interessse personale) purchè sia percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 16, co. 2 | COLUI CHE INVOCA IL CONFLITTO DI INTERESSI | Le direttive europee n. 2014/23, 2014/24 e 2014/25 impongono, in materia di conflitto di interessi, che le misure adottate non vadano al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato. Il comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di conseguenza, facendo espresso riferimento al principio della fiducia (art. 2, D.Lgs. n. 36/2023 - si veda scheda n. 2.1.b.) impone che, per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, il conflitto di interessi (ossia la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza) sia provato da chi lo invoca sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. L'onere di provare il conflitto di interessi è legato al principio di risultato (art. 1 D.Lgs. n. 36/2023 - si veda scheda n. 2.1.a.) e finalizzato ad evitare che la procedura subisca ritardi a causa di segnalazioni strumentali e infondate. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 16, co. 3 | PERSONALE | Le direttive europee n. 2014/23, 2014/24 e 2014/25 impongono, in materia di conflitto di interessi, che le misure adottate non vadano al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato. Il comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di conseguenza, facendo espresso riferimento al principio della fiducia (art. 2, D.Lgs. n. 36/2023 - si veda scheda n. 2.1.b.) impone che, per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, il conflitto di interessi (ossia la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza) sia provato da chi lo invoca sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. L'onere di provare il conflitto di interessi è legato al principio di risultato (art. 1 D.Lgs. n. 36/2023 - si veda scheda n. 2.1.a.) e finalizzato ad evitare che la procedura subisca ritardi a causa di segnalazioni strumentali e infondate. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 16, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE | Il comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 obbliga le stazioni appaltanti ad adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e a vigilare affinchè gli adempimenti di comunicazione e di astensione previsti dal comma 3 vengano rispettati. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 93, co. 5 | MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE | L'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina la nomina e la composizione della commissione giudicatrice per l'aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (si veda scheda n. 8.2.c.). Il comma 5 del predetto articolo prevede che non possono essere nominati come membri della commissione giudicatrice: a) coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. |
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| D.P.R. n. 62/2013 art. 7 | DIPENDENTE PUBBLICO | L'art. 7 del DPR n. 62/2013 prevede che il dipendente pubblico si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 95, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | L'art. 95 D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le clausole di esclusione non automatica dalla partecipazione ad una procedura di un operatore economico (si veda scheda n. 8.3.a.). Il comma 1, lett. b), in particolare, prevede che la stazione appaltante escluda dalla partecipazione un operatore economico qualora accerti che tale partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 non diversamente risolvibile. |