3.3.b. Pantouflage - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
3. FASE PRELIMINARE
3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità
3.3.b. Pantouflage
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D. Lgs. n. 165/2001 art. 53, co. 16 ter | EX PUBBLICO DIPENDENTE CHE HA ESERCITATO POTERI AUTORITATIVI O NEGOZIALI | La disciplina del c.d. pantouflage (o revolving doors) è contenuta nell'art. 53, co. 16- ter del D.Lgs. n. 165/2001 e regola la fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro / consulenza con una pubblica amministrazione. Il pantouflage, infatti, è il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato al fine di sfruttare la precedente posizione di lavoro presso il nuovo datore di lavoro. Il comma 16-ter dell'art. 53, D.Lgs. 165/2001 prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Sotto il profilo sanzionatorio la norma prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto, l'obbligo per l'ex dipendente pubblico di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati e il divieto per i soggetti privati di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. Si tratta di un'ipotesi di incompatibilità successiva che si aggiunge alla disciplina dell'inconferibilità degli incarichi (il divieto temporaneo, cioè, di accesso ad una carica o ad un incarico) e dell'incompatibilità (il divieto di cumulo di più cariche o incarichi) contenuta nel D.Lgs. n. 39/2013. |
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| D. Lgs. n. 39/2013 artt. 4 e 7 | STAZIONE APPALTANTE / MEMBRI COMMISSIONE | Coloro che negli ultimi due anni hanno svolto incarichi o ricoperto cariche presso enti privati finanziati dalla PA (statale, regionale, locale), non possono ricevere incarichi pubblici di vertice e dirigenza nelle stesse amministrazioni statali, regionali o locali. Il biennio di astensione dal conflitto di interessi a posteriori diventa il criterio base per evitare inopportune occasioni di influenza esterna. L’inconferibilità di incarichi di vertice amministrativo presso regioni ed enti locali vale anche per coloro che nello stesso territorio hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di consigliere o assessore o di amministratore delegato presso un ente soggetto a controllo pubblico da parte della stessa amministrazione territoriale. |
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| D. Lgs. n. 39/2013 art. 21 | EX TITOLARE DI INCARICHI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | L'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ampliato per effetto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013. Questa disposizione prevede che, ai soli fini del pantouflage, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (si vedano, in proposito, gli articoli 1 e 2), ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. I divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico. Il divieto, quindi, non si applica solo agli ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 165/2001, ma anche a coloro che hanno svolto un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico. |
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| D. Lgs. n. 39/2013 artt. 16 e 21 | ANAC | Il richiamo alla disciplina del pantouflage contenuto nell'art. 21 D.Lgs. n. 39/2013 ha comportato anche, da parte della giurisprudenza (Cons. St. n. 7411/2019 e Cass. Civ., ss.uu. n. 36593/2021), il riconoscimento in capo ad ANAC di poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di pantouflage in quanto riconduciibli nell'ambito delle competenze attribuite all'Autorità in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 39/2013. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 94, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | In presenza di un provvedimento di ANAC di accertamento della violazione del divieto di pantouflage, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94, co. 5 lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 esclude l'operatore economico in quanto destinatario di una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 53, co.16-ter, D.Lgs. n. 165/2001). | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 98, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE | In mancanza di un precedente provvedimento di accertamento di violazione del divieto di pantouflage da parte di ANAC, la stazione appaltante effettua comunque, sulla base degli elementi a propria conoscenza, una valutazione sulla dichiarazione resa dall'operatore economico offerente. Ove tale dichiarazione sia ritenuta non veritiera e quindi idonea ad influenzare il processo decisionale dell'ente, comporterà l'esclusione dell'operatore economico stesso ai sensi dell'art. 98, co. 3 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023. |