Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

3. ISTITUTI GENERALI

3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità

3.3.c. Trasparenza e pubblicità

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 1


D.Lgs. n. 36/2023 art. 3


D.Lgs. n. 36/2023, artt. 84, 85


D.Lgs. n. 36/2023 art. 50


D.Lgs. n. 36/2023 All. II. 1
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 1 D.Lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione anche nel rispetto del principio di trasparenza.
La trasparenza è quindi funzionale alla corretta applicazione delle regole del codice dei contratti pubblici e ne assicura la verificabilità.
Anche l'art. 3 D.Lgs. n. 36/2023, nel disciplinare il principio di accesso al mercato, menziona il principio di trasparenza.
La pubblicità e la trasparenza impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di rendere quanto più visibile e controllabile dall’esterno il proprio operato, con lo scopo di permettere una valutazione sulla legalità dell’azione amministrativa e di incentivare la partecipazione alle gare degli operatori economici.
Nel codice dei contratti pubblici, quindi, il principio di trasparenza si sviluppa, da un lato, come criterio di riferimento nel corso dell'intera procedura, al fine di rendere verificabile, in qualsiasi fase, l'imparziale svolgimento della stessa e, dall'altro lato, come esigenza di diffusione delle informazioni relative ai contratti da affidare, in modo da consentire agli operatori economici di valutare consapevolmente se presentare o meno la propria candidatura.
Sono esempi di applicazione del principio di trasparenza gli articoli 84 e 85 per la pubblicazione a livello europeo e a livello nazionale dei bandi, degli avvisi e degli inviti per le procedure sopra soglia di rilevanza europea; l'art. 50 che, per le procedure sotto la soglia di rilevanza europea, prevede la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di pre-informazione a livello nazionale, nonchè la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dei nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure per cui si è proceduto tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza bando; l'allegato II.1 per l'individuazione degli invitati alle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023.
 
D.Lgs.n. 36/2023 art. 28 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, quando non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'art. 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’art. 25.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori e l’importo delle somme liquidate.
 
D.Lgs. n. 33/2013 art. 37 STAZIONE APPALTANTE Il D.Lgs. n. 33/2013, che disciplina l'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede, all'art. 37, con specifico riferimento ai contratti pubblici di lavori, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto all'art. 28 del codice dei contratti pubblici e prevede che tale obbligo si intenda assolto con l'invio dei medesimi dati alla banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC e, per quanto riguarda la parte lavori, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 2, D.Lgs. n. 229/2011).  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 35 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme. L’esercizio del diritto di accesso è differito nei casi puntualmente indicati dalla norma stessa (art. 35, co. 2) al fine di evitare che l'esercizio del diritto di accesso vada ad intralciare, se non addirittura ad inquinare, lo svolgimento delle procedure non ancora terminate. Per la disciplina dettagliata del diritto di accesso, anche con riferimento alla sua esclusione.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 36 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L’articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023 rubricato “norme procedimentali e processuali in tema di accesso” prevede che, per quanto riguarda il procedimento, l’Amministrazione garantisce l’acquisizione diretta, da parte degli operatori legittimati, dei dati e delle informazioni attraverso la “piattaforma digitale di approvvigionamento".
In particolare, devono essere resi disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, all’interno di suddetta piattaforma e contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione (art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023).
La norma, poi, al comma 2, prevede una disciplina differenziata con riferimento agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria. A quest’ultimi vengono resi reciprocamente disponibili, oltre agli atti sopracitati, altresì le offerte presentate dagli stessi (art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 37 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 37, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023 prevede che nel sito istituzionale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e nella banca dati nazionale dei contratti publbici vengano pubblicati il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.7 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano integralmente i documenti di gara sul proprio sito istituzionale. Il sito istituzionale può contenere: avvisi di pre-informazione, ovvero periodici, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il sito istituzionale può includere altresì avvisi di pre-informazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli artt. 84 e 164 del codice. Il formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica e sono accessibili all'indirizzo internet: http://simap.eu.int.  

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