Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

3. FASE PRELIMINARE

3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità

3.3.d. Anticorruzione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante deve: a) individuare dei criteri di rotazione nella nomina del RUP tenuto conto, ove possibile, delle caratteristiche e modalità organizzative dell’amministrazione; b) individuare i soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi; c) inserire, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; d) prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità; e) attestazione da parte del RUP all’interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l’assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio; f) attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l’altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.  
D. Lgs. n. 190/2012, art. 1, c. 17 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.  
D. Lgs. n. 24/2023 DIPENDENTE PUBBLICO O PRIVATO / AMMINISTRAZIONE PUBBLICA L'istituto del c.d. whistleblowing è stato introdotto dalla L. n. 190/2012 (c.d. Anticorruzione) e prevede un regime di tutela per il dipendente (pubblico o privato) che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
La relativa disciplina è attualmente delineata dal D.Lgs. n. 24/2023 che, con particolare riferimento al settore pubblico, ha sostituito l'art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali tali da ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.
La norma regola le procedure apposite per la presentazione e la gestione delle predette segnalazioni.
Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre canali di segnalazione interna.
Il D.Lgs. n. 24/2023 obbliga ANAC ad adottare linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
L'art. 21 D.Lgs. n. 24/2023 elenca le sanzioni che possono essere irrogate da ANAC per il mancato rispetto della normativa in materia di whistleblowing, fermi restando gli altri profili di responsabilità:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
 

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