Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

3. FASE PRELIMINARE

3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità

3.3.e. Antiriciclaggio

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n. 231/2007 art. 10 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il D.Lgs. n. 231/2007 disciplina l'attuazione della direttiva europea (2005/60/CE) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e le relative misure di esecuzione.
L'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Il Comitato di sicurezza finanziaria, istituito ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 231/2007, elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui sopra (lett. a) - c)), nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi della disciplina antiriciclaggio.
 
D. Lgs. n. 231/2007 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il D.Lgs. n. 231/2007 prevede che venga verificata, in via preventiva, l'esistenza di idonei presidi di prevenzione del riciclaggio e l'adozione di adeguati modelli organizzativi.  
D. Lgs. n. 231/2007 art. 18 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L'art. 18 D.Lgs. n. 231/2007 prevede l'obbligo di identificare (in via preventiva) il titolare effettivo, vale a dire la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza:
- il rapporto continuativo è instaurato;
- la prestazione professionale è resa;
- l’operazione è eseguita.
 
D. Lgs. n. 231/2007 art. 35 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La pubblica amministrazione, tramite il Responsabile antiriciclaggio, deve segnalare all'UIF eventuali fatti o comportamenti ritenuti a rischio; analogamente il RUP è tenuto a segnalare al Responsabile antiriciclaggio dell'Ente eventuali eventi o fatti che appaiono a rischio di riciclaggio.  
Reg. UE 2021/241 art. 22 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il Regolamento europeo 2021/241 nel disciplinare il dispositivo per la ripresa e la resilienza pone specifici obblighi in capo agli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
L'art. 22, co. 1 e 2, Reg. UE 2021/241 prevede che gli Stati membri adottino tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l' individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.
Per prevenire, individuare e risolvere le frodi, nonchè ai fini del controllo e per fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi, devono essere raccolti i seguenti dati:
a) nome del destinatario finale dei fondi;
b) nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
c) nome/i, cognome/i e data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
d) elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione.
 
D. Lgs. n. 231/2007 art. 1, co. 2






D. Lgs. n. 231/2007 art. 20
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Al fine di garantire un'effettiva trasparenza è necessario rilevare l'identità dei titolari effettivi delle imprese che operano con la PA in quanto ciò rappresenta una delle principali misure per mitigare i rischi del riciclaggio e di eventuali infiltrazioni mafiose o terroristiche.
L'art. 1, co. 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007 definisce quale titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
L'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 detta le regole da applicare per la corretta individuazione del titolare effettivo: la norma indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva.
Per esempio, nell'ipotesi in cui il soggetto da verificare sia una società di capitali, il comma 2 dell'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che costituisca indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, mentre costituisce proprietà indiretta, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
L'ultimo criterio, il c.d. criterio residuale, disciplinato dal comma 5 dell'art. 20 D.Lgs. n. 231/2007 prevede di considerare quale titolare effettivo le persone che detengono, conformemente alle rispettive strutture organizzative o statutarie, poteri di rappresentanza legale, amministrazione o gestione della società o del cliente.
 
D.M. MEF n. 55/2002 art. 3 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA Il MInistero dell'Economia e delle Finanze ha emanato un decreto ministeriale (n. 55/2022) recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4 del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, co. 5 del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
 

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