Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI

4.1. Principi della digitalizzazione

4.1.a. Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Cittadinanza digitale. Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 1


D.Lgs. n. 82/2005
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
AgiD pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal codice dell'amministrazione digitale. Si tratta dei diritti digitali che, grazie al supporto di una serie di strumenti e processi (ad esempio l'identità digitale, la posta elettronica certificata e il domicilio digitale, le firme elettroniche, i pagamenti informatici), contribuiscono a facilitare a cittadini e imprese la fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 21, co. 1 - 3
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
Tali attività sono gestite nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 3
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 7, co.1)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 19, comma 3 del codice limitandosi ad aggiungere la specificazione che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni dello stesso codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
La modifica apportata dal D.Lgs. n. 209/2024 chiarisce unicamente che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante piattaforme e servizi digitali infrastrutturali effettivamente e concretamente utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 25, co. 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 30 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per migliorare l'efficienza, ove possibile, provvedono ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi comprese l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, l'elenco delle soluzioni tecnoclogiche che utilizzano nello svolgimento della propria attività.
Nell’acquisto o sviluppo di tali soluzioni le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:
a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, nonché di ogni altro documento utile a comprendere le logiche di funzionamento;
b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell’orientamento sessuale.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 5 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / OPERATORI ECONOMICI Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti connessi al ciclo di vita dei contratti, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.
 
 

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