Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI

4.1. Principi della digitalizzazione

4.1.a. Principi in materia di trasparenza

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 20, co. 1, 3


D.Lgs. n. 36/2023 art. 28


D.Lgs.n. 33/2013
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici indicati all'art. 28 del codice sono pubblicati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. Si tratta delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonchè delle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 o secretati ai sensi dell'art.139, che vanno altresì trasmessi alla Banca nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali, alla quale va assicurato il collegamento con la sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali delle Amministrazioni.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 28, co. 1 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE In merito alla trasparenza dei contratti pubblici, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'art.139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento digitale che sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici (art.25).  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 28, co. 2


D.Lgs. n. 33/2013 art. 9-bis, co. 2


D.Lgs. n. 33/2013 art. 2-bis
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
I soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs n. 33/2013 adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti nell’allegato B del decreto medesimo, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purchè identici a quelli comunicati alla banca dati.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art.19, co. 6 - 7


D.Lgs. n. 36/2023 art.30, co. 1 - 3
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35.
I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26 (vedasi scheda 4.2.c.)
Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte (art. 30) ricorrendo a soluzioni tecnologiche (innovative) facilmente conoscibili e comprensibili e soprattutto non discriminatorie ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti (art. 30, co.1 - 3).
Nell’ambito di queste soluzioni, le stazioni appaltanti assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento ed introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione (art. 30, co. 2 ).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 30, co. 5 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l’elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività (ad esempio intelligenza artificiale e tecnologie di registri distribuiti).  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 4 e 9 ANAC In merito alla Banca Nazionale Dati dei Contratti Pubblici questa si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui sopra possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 27, co. 1, 2 ANAC La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione a livello europeo e a livello nazionale ( D.Lgs. n. 36/2023 artt. 84 - 85 ) secondo quanto definito dal provvedimento dell'ANAC d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( D.Lgs. n. 36/2023 art.27, co. 4 ).

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi di quanto sopra decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 28, co. 3, 4 ANAC Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.

L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 37 STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 84 STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 85 STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all’articolo 84 del Codice, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della Stazione appaltante o dell’ente concedente. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della Stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e menzionano la data della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.
I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 1

L. n. 241/1990 art. 3-bis


L. n. 241/1990 art. 22
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Per quanto riguarda gli accessi agli atti e la trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi delle disposizioni sull'uso della telematica e sull'accesso di cui alla L. n. 241/1990, nonchè sull'accesso civico di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 2 lett. a) - e) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito: nelle procedure aperte,ristrette e negoziate, gare informali,domande di partecipazioni,offerte e verbali di valutazione delle stesse,verifica delle anomalie definito in dettaglio e in quali tempi nei punti a,b,c,d,e del comma 2 art.35.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 3 - 5 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) sono esclusi in relazione:
1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di monopolio intellettuale.

In relazione all'ipotesi di cui al punto sopra al comma 4, lettera a) e lettera b) numero 3) è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
Variato co. 4, si vedano modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 4
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 11 )
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 11 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 4 dell'art. 35 al punto a) del Codice.
Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a ) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale,nonché di contenuto altamente tecnologico.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 36, co.1 - 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE In tema di accesso, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale ( D.Lgs. n. 36/2023 art. 25 ) utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai candidati e agli offerenti ( D.Lgs. n. 36/2023 art. 90 ).

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 sopra riportati, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a) ( vedasi punto sopra).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 36, c.o. 4 - 9


D.Lgs. n. 104/2010
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le decisioni di cui al comma 3 indicato nel periodo precedente sulle eventuali richieste di oscuramento sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo ( allegato I D.Lgs.104/2010) con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall’offerente ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a)( vedasi punto sopra) l’ostensione delle parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l’ente concedente può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222,comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.
 
 

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