4.1.b. Protezione dei dati personali e sicurezza informatica - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
4.1. Principi della digitalizzazione
4.1.b. Protezione dei dati personali e sicurezza informatica
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 1 D. Lgs. n. 82/2005 art. 17, co. 1-quinquies |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs.82/2005, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. AgID pubblica sul proprio sito una una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale. Si tratta di diritti digitali che, grazie al supporto di una serie di strumenti e processi (ad esempio l’identità digitale, la posta elettronica certificata e il domicilio digitale, le firme elettroniche, i pagamenti informatici), contribuiscono a facilitare a cittadini e imprese la fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti connessi al ciclo di vita dei contratti, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 25, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 30 | STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per migliorare l'efficienza, ove possibile, provvedono ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi comprese l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, l'elenco delle soluzioni tecnologiche che utilizzano nello svolgimento della propria attività. Nell’acquisto o sviluppo di tali soluzioni le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, nonché di ogni altro documento utile a comprendere le logiche di funzionamento; b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell’orientamento sessuale. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 30, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE/OPERATORE ECONOMICO | Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 35, co.1 L. n. 241/1990 art. 3-bis, 22 D. Lgs. n. 33/2013 art. 5, 5-bis |
STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE | Per quanto riguarda la riservatezza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli sull'uso della telematica e sui principi in materia di accesso ( artt. 3-bis , 22 e seguenti L.241 - 7 agosto 1990) e degli articoli sull'accesso civico a dati e documenti ( artt. 5 e 5-bis D.Lgs. n.33/2013). |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 5 - bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 11) |
STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE/OPERATORE ECONOMICO | L'art. 11 del D.lgs. n. 209/2024 ha aggiunto all'art. 35 del Codice il comma 5-bis, secondo il quale, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice. | Dal 31/12/2024 |