4.1.b. Regole in materia di trasparenza, pubblicità e accesso - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
4.1. Principi della digitalizzazione
4.1.b. Regole in materia di trasparenza, pubblicità e accesso
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 19 co 6 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35 del Codice. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 20, co. 2 | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 20 D.Lgs. n. 36/2023 art. 28 D.Lgs. n. 33/2013 |
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici indicati all'art. 28 del codice sono pubblicati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. Si tratta delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori nonchè delle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 o secretati ai sensi dell'art.139, che vanno altresì trasmessi alla Banca nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali, alla quale va assicurato il collegamento con la sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali delle Amministrazioni. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 28, co. 2 D.Lgs. n. 33/2013 art. 9-bis, co. 2 D.Lgs. n. 33/2013 art. 2-bis |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Sono pubblicati nella predetta sezione la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs n. 33/2013 adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti nell’allegato B del decreto medesimo, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purchè identici a quelli comunicati alla banca dati. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 6 - 7 D.Lgs. n. 36/2023 art. 30, co.1 - 3 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all’articolo 26. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ricorrendo a soluzioni tecnologiche facilmente conoscibili e comprensibili e soprattutto non discriminatorie ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti (art. 30, co 1-3). Nell’ambito di queste soluzioni, le stazioni appaltanti assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento ed introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione (art. 30, co. 2). |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 30, co. 5 | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l’elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività (ad esempio intelligenza artificiale e tecnologie di registri distribuiti). | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 4 e 9 | ANAC | In merito alla Banca Nazionale Dati dei Contratti Pubblici questa si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui sopra possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 27, co. 1, 2 | ANAC | La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione a livello europeo e a livello nazionale (D.Lgs. n. 36/2023, artt. 84-85 ) secondo quanto definito dal provvedimento dell'ANAC d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.Lgs. n. 36/2023 art. 27, co. 4). Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi di quanto sopra decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 28, co. 3 - 4 | ANAC | Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori e l’importo delle somme liquidate. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 37 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 84 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 85 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all’articolo 84 del Codice, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e nel sito istituzionale della Stazione appaltante o dell’ente concedente. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale nel sito istituzionale della Stazione appaltante e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e menzionano la data della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Le pubblicazioni nella banca dati ANAC e nel sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale nel sito istituzionale della stazione appaltante. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 1 L. n. 241/1990 art. 3-bis L. n. 241/1990 art. 22 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Per quanto riguarda gli accessi agli atti e la trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi delle disposizioni sull'uso della telematica e sull'accesso di cui alla L. n. 241/1990, nonchè sull'accesso civico di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. |
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| D Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 5-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 11) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / OPERATORE ECONOMICO | L'art. 11 del D.lgs. n. 209/2024 ha introdotto all'art. 35 del Codice il comma 5-bis, secondo il quale, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell’ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 2, lett. a)-e) |
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito: a) fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nelle procedure aperte, ristrette e negoziate nonché nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fatto richiesta di invito, manifestato il loro interesse o sono stati invitati a presentare offerte; b) per i soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, dopo la comunicazione ufficiale dei nominativi da invitare, nelle procedure ristrette e negoziate nonché nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o hanno manifestato il loro interesse; c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione nonché ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all’aggiudicazione; d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all’aggiudicazione; e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all’aggiudicazione. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 3 - 5 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 (vedasi riga sopra) gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; b) sono esclusi in relazione: 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di monopolio intellettuale. In relazione all'ipotesi di cui al punto sopra al comma 4, lettera a) e lettera b) numero 3) è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. |
Variato co. 4, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 35, co. 4 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 11) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L'art. 11 del D.lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 4, lett. a), dell'art. 35 del Codice. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale,nonché di contenuto altamente tecnologico. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 36, co. 1 - 3 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | In tema di accesso l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai candidati e agli offerenti. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 35, co. 4, lett. a (vedasi punto sopra). |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 36, co. 4 - 9 D.Lgs. n. 104/2010 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le decisioni di cui al comma 3 indicato nel periodo precedente sulle eventuali richieste di oscuramento sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall’offerente ai sensi dell’articolo 35, co. 4, lettera a) l’ostensione delle parti dell’offerta di cui è stato richiesto l’oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4. Nel caso di cui al comma 4 del decreto, la stazione appaltante o l’ente concedente può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, co. 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento. |