4.1.c. Principio del once only - interoperabilità - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
4.1. Principi della digitalizzazione
4.1.c. Principio del once only-interoperabilità
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.lgs. n. 36/2023 art. 19 co 4 | SOGGETTO TITOLARE BANCHE DATI | I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 2 - 4 | SOGGETTO TITOLARE BANCHE DATI | In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. I dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al D.Lgs. 82/2005. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 21, co. 1 - 3 | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Tali attività sono gestite nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 3 D.L. n. 66/2014 art. 9, co. 1-2 |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / GESTORE SERVIZI PUBBLICI / ALTRO | La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori inseriti nell’elenco istituito nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (D.L. n. 66/2014, art. 9, co. 1-2 come modificato dalla L. n. 89/2014) nonché con la piattaforma digitale nazionale (D.Lgs. n. 82/2005, art. 50 ter), con le basi di dati di interesse nazionale (D.Lgs. n. 82/2005, art. 60) e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 , coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti non già accreditati alla piattaforma PDND di cui al D.Lgs. n. 82/2005 art. 50-ter sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 4 - 8 | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / GESTORE SERVIZI PUBBLICI / ALTRO | La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 sul "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". La stessa Banca dati è integrata con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter D. Lgs. 82/2005 Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis D.Lgs.82/2005 (art. 23, co. 7, D.Lgs. n. 36/2023). L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del D.Lgs. n.82 /2005. |
Variato co. 7, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 7 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 8, co1, lett. b) |
STAZIONE APPALTANTE / ANAC | L'art. 8 del D.lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 7 dell'art. 23 prevedendo che nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, la segnalazione all’AGID, per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis D.Lgs.82/2005, venga fatta non solo da ANAC ma anche dalle stazioni appaltanti. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 24, co. 2 - 3 D.Lgs. n. 36/2023 art.100, co. 4 |
ANAC | L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4 ("Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati"), limitatamente ai dati di rispettiva competenza. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 27, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali (D.Lgs. n. 36/2023 art. 25) e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è sempre accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99, co. 1 - 3 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | La Stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all’art.24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La Stazione appaltante, con le medesime modalità, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati (D.Lgs.n. 82/2005, art. 50-ter) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99, co. 3-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 31, co.1) |
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | L'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto all'articolo 99 del D.Lgs. 36/2023 il comma 3-bis, il quale precisa che in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. | Dal 31/12/2024 |