4.2.a. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
4.2. Strumenti operativi
4.2.a. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 22 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito: 1. dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'art. 23 (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici); 2. dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti (piattaforme di approvvigionamento digitale costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, per lo svolgimento di una o più attività indicate all' art. 21, comma 1 - programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione-, e la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici), di cui all'art. 25. Le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare: a) la redazione o l'acquisione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e la interoperabilità con il FVOE; e) la presentazione delle offerte; f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (art. 60 D.Lgs. n. 82/2005). |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 1 - 2 D.Lgs. n. 82/2005 art. 62-bis |
ANAC | L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 3 D.L. n. 66/2014 art. 9, co. 1-2 |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / GESTORE SERVIZI PUBBLICI / ALTRO | La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori inseriti nell’elenco istituito nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (D.L. n. 66/2014, art. 9, co. 1-2 come modificato dalla L. n. 89/2014) nonché con la piattaforma digitale nazionale (D.Lgs. n. 82/2005, art. 50 ter), con le basi di dati di interesse nazionale (D.Lgs. n. 82/2005, art. 60) e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 , coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti non già accreditati alla piattaforma PDND di cui al D.Lgs. n. 82/2005 art. 50-ter sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 5 | ANAC / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 . Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023. Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 all'art. 22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005, nel rispetto delle relative regole tecniche. |
Variato co. 5, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 5 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 8, co.1, lett. a) |
L'art. 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 23, comma 5, chiarendo, al secondo periodo, che gli obblighi informativi relativi agli affidamenti alle società in house hanno anche finalità di soddisfare gli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 28. | Dal 31/12/2024 | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 26, co. 1 | AGID | I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Con determinazione n. 137/2023, d’intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui al D.Lgs. 36/2023 art 26 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale AGID) La determinazione suddivide i requisiti in 3 classi: 1) requisiti generali (Classe 1) derivanti dal rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD o altra normativa di applicabilità generale, specificati nel paragrafo 3.2; 2) requisiti funzionali del ciclo di vita dei contratti secondo quanto stabilito dal Codice (Classe 2) e suddivisi in due sottoclassi: a) requisiti funzionali generali (Classe 2-a), specificati nel paragrafo 3.3.1; b) requisiti funzionali specifici (Classe 2-b) specificati nel paragrafo 3.3.2; 3) requisiti per l’interoperabilità (Classe 3) specificati nel paragrafo 3.4; I requisiti di Classe 2 e 3 sono oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice. |
Variato co.1, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 26, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 10, co. 1, lett. a) |
AGID | L'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2024 ha introdotto la certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale. AGID è chiamata a stabilire dunque non le conformità delle piattaforme, ma le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. 36/2023 art. 24, co. 1 - 2 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e dei requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo di cui all'art. 103, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 (idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali) che l'operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 24, co. 4 | ANAC | L'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel FVOE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Con la delibera n. 262 del 20 giugno 2023, l'Anac ha adottato tale provvedimento, pubblicato nella G.U. 30/06/2023 ed efficace dal 01/01/2024. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 24, co. 3 | AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AL RILASCIO | Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni sulle cause di esclusione automatica e non automatica di cui agli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005, e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'art. 23, co. 3 del Codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell’articolo 23, comma 8. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati con FVOE (assenza causa di esclusione, verifica capacità economico finanziaria, verifica requisiti capacità professionale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse. |
Variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 24, co. 3 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 9, co. 1) |
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AL RILASCIO | L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024 ha integrato l'art. 24, comma 3, precisando, al secondo periodo, che alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti dall'art. 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99, co. 1 - 3 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | La Stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all’art.24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La Stazione appaltante, con le medesime modalità, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati (D.Lgs.n. 82/2005, art. 50-ter) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99, co. 3-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 31, co.1) |
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | L'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto all'articolo 99 del D. Lgs. 36/2023 il comma 3-bis, il quale precisa che in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 25 | ANAC / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale di cui all'art.50-ter del D.Lgs. n. 82/2005. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 25, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 25, co. 3 - 4 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme. |
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D.Lgs. n. 36/2023 art. 27 |
ANAC | La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 (pubblicazione europea) e 85 (pubblicazione nazionale), secondo quanto definito dal provvedimento ANAC da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Con la delibera n. 263 del 20 giugno 2023 l'ANAC ha adottato il provvedimento di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 36/2023 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (in vigore da 01/07/2023). |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 31, co. 1 - 3 | OPERATORE ECONOMICO | È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese. L’Anagrafe censisce gli operatori economici di cui sopra, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. Per le persone fisiche di cui sopra l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese. |
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D.Lgs. n. 36/2023 art. 31, co. 4 |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / OPERATORE | I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli artt. 23 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. |