4.2.a. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
4.2. Strumenti operativi a disposizione
4.2.a. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 22 | STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE |
L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui all'art. 23 (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 25 (piattaforme di approvigionamento digitale costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all' art. 21,comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici). Le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare: a) la redazione o l'acquisione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e la interoperabilità con il FVOE; e) la presentazione delle offerte; f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (art.60 D. Lgs. n. 82/2005). |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 23, co. 1 - 2 D. Lgs. n. 82/2005 art. 62-bis |
ANAC | L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 23, co, 5 | ANAC / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'art. 7,comma 2, D.Lgs. n. 36/2023. Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 all'art. 22, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005, nel rispetto delle relative regole tecniche (vedasi scheda 4.2.c). |
Variato co. 5, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 23, co, 5 ( come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 8, co1, lett. a)) |
ANAC / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
L'art. 8 comma 1 alla lettera a) del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 23 al comma 5 al secondo periodo chiarendo, al secondo periodo, che gli obblighi informativi relativi agli affidamenti alle società in house hanno anche finalità di soddisfare gli obiettivi di trasparenza di cui all'art. 28. | Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 24, co. 1 - 2 | ANAC | Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e dei requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo di cui all'art. 103, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 (idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali) che l'operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 24, co. 4 | ANAC | L'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel FVOE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Con la delibera n. 262 del 20 giugno 2023, l'Anac ha adottato tale provvedimento, pubblicato nella G.U. 30/06/2023 ed efficace dal 01/01/2024. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 25 | ANAC / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale di cui all'art.50-ter del D.Lgs. n. 82/2005. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. |
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D. Lgs. n. 36/2023 art. 27 |
ANAC | La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli art. 84 (pubblicazione europea ) e art.85 (pubblicazione nazionale), secondo quanto definito dal provvedimento ANAC da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Con la delibera n. 263 del 20 giugno 2023 l'ANAC ha adottati il provvedimento di cui all’articolo 27 del D. Lgs. n. 36/2023 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (in vigore da 01/07/2023). |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 29 D. Lgs. n. 82/2005 art. 47 |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / OPERATORE | Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all'art. 22 e per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005. Secondo quest'ultimo, le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. |
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D. Lgs. n. 36/2023 art. 30, co. 1 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. | |
D. Lgs. n. 36/2023 art. 31, co. 1 - 3 |
OPERATORE ECONOMICO | È istituita presso l’ANAC l’Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese. L’Anagrafe censisce gli operatori economici di cui sopra, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. Per le persone fisiche di cui sopra l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese. |
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D. Lgs. n. 36/2023 art. 31, co. 4 |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / OPERATORE | I dati dell’Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli artt. 23 e 25 per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 32 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 72. L'art. 32, comma3, individua i termini da rispettare nei settori ordinari. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 33, co.1 - 5 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 34, co 1 - 2 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. |