4.2.b. Procedure automatizzate, comunicazioni, garanzie, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
4.2. Strumenti operativi
4.2.b. Procedure automatizzate, comunicazioni, garanzie, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
D.Lgs. n. 36/2023 art. 30, co. 1 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE |
Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 29 D.Lgs. n. 82/2005 art. 47 |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / OPERATORE | Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all'art. 22 e per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005. Secondo quest'ultimo, le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art.106, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a Piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del D.L. n.135/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID. | Variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art.106, co. 3 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 35, co.1, lett. a) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 209/2024 ha integrato il co. 3 dell'art. 106 del Codice precisando che la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 115 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Con l’allegato II.14 al Codice sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le Piattaforme digitali di cui all'art. 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 43, co. 1 - 4 D.Lgs. n. 36/2023 All. I.9 |
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | A decorrere dall'1/01/2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro con esclusione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Gli strumenti indicati sopra utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto. Nell’allegato I.9 sono definiti: a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria; b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione; c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni; e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. |
Variati co.1 e co. 4, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 43, co. 1 e 4 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 15) D.Lgs. n. 36/2023 All. I.9 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 80) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / PA | L'art. 15 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato: 1) l'art. 43, comma 1, del codice che innalza a 2 milioni il valore degli interventi di nuova costruzione e su costruzioni esistenti per i quali le stazioni appaltanti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e prevede l'utilizzo di tali metodi e strumenti per i lavori sopra soglia su edifici tutelati; 2) l'art. 43, comma 4, del codice (intervenendo sulle lettere b) e c) relative ai contenuti dell'All. I.9) precisando che nell'All.I.9 sono definiti: a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria; b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici; d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni; e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. L'art. 80 del D.Lgs. n. 209/2024 ha inoltre revisionato in più parti l'All. I.9 che si occupa di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 43, co. 2 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 43, co. 3 D.Lgs. n. 36/2023 All. I.9 |
STAZIONE APPALTANTE | Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto. |