Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI

4.2. Strumenti operativi

4.2.b. Procedure automatizzate, comunicazioni, garanzie, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE

D.Lgs. n. 36/2023 art. 30, co. 1
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE
 
Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 29

D.Lgs. n. 82/2005 art. 47
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / OPERATORE Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all'art. 22 e per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005.
Secondo quest'ultimo, le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art.106, co. 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a Piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del D.L. n.135/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID. Variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art.106, co. 3
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 35, co.1, lett. a)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 209/2024 ha integrato il co. 3 dell'art. 106 del Codice precisando che la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 115 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Con l’allegato II.14 al Codice sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le Piattaforme digitali di cui all'art. 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 43, co. 1 - 4


D.Lgs. n. 36/2023 All. I.9
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO A decorrere dall'1/01/2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro con esclusione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
Gli strumenti indicati sopra utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.
Nell’allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione;
c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.
Variati co.1 e co. 4, si vedano modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 43, co. 1 e 4
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 15)

D.Lgs. n. 36/2023 All. I.9
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 80)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / PA L'art. 15 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato:
1) l'art. 43, comma 1, del codice che innalza a 2 milioni il valore degli interventi di nuova costruzione e su costruzioni esistenti per i quali le stazioni appaltanti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e prevede l'utilizzo di tali metodi e strumenti per i lavori sopra soglia su edifici tutelati;
2) l'art. 43, comma 4, del codice (intervenendo sulle lettere b) e c) relative ai contenuti dell'All. I.9) precisando che nell'All.I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;
d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

L'art. 80 del D.Lgs. n. 209/2024 ha inoltre revisionato in più parti l'All. I.9 che si occupa di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 43, co. 2 RUP / STAZIONE APPALTANTE Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 43, co. 3


D.Lgs. n. 36/2023 All. I.9
STAZIONE APPALTANTE Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.  

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