4.2.b. Requisiti di piattaforme e servizi digitali - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI
4.2. Strumenti operativi a disposizione
4.2.b. Requisiti di piattaforme e servizi digitali
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 22, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Le SA utilizzano le Piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. I servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'art. 23, e le piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui all'art. 25, consentono, in particolare: a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico; e) la presentazione delle offerte; f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 24, co. 3 | AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AL RILASCIO | Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni sulle cause di esclusione automatica e non automatica di cui agli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005, e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'art. 23, co. 3 del Codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell’articolo 23, comma 8. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati con FVOE (assenza causa di esclusione, verifica capacità economico finanziaria, verifica requisiti capacità professionale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse. Si veda scheda 4.1.c. |
Variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 24, co. 3 ( come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 9, co. 1) |
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AL RILASCIO | L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024 ha integrato l'art. 24, comma 3, precisando, al secondo periodo, che alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti dall'art. 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 25, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività diprogrammazione,progettazione,pubblicazione,affidamento,esecuzione e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 25, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento. Si veda la scheda 4.2.c. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 25, co. 3 - 4 | STAZIONE APPALTANTE/ ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme. |
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D.Lgs. n. 36/2023 art. 26, co. 1 |
TITOLARE/ GESTORE PIATTAFORME | I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Con determinazione n. 137/2023, d’intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui al D.Lgs. 36/2023 art 26 ( Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale AGID ). Sono suddivisi in 3 classi: 1) requisiti generali (Classe 1) derivanti dal rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD o altra normativa di applicabilità generale, specificati nel paragrafo 3.2; 2) requisiti funzionali del ciclo di vita dei contratti secondo quanto stabilito dal Codice (Classe 2) e suddivisi in due sottoclassi: a) requisiti funzionali generali (Classe 2-a), specificati nel paragrafo 3.3.1.; b) requisiti funzionali specifici (Classe 2-b) specificati nel paragrafo 3.3.2.; 3) requisiti per l’interoperabilità (Classe 3) specificati nel paragrafo 3.4.; I requisiti di Classe 2 e 3 sono oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice. L'attività di programmazione prevede l’invio alla BDNCP delle informazioni necessarie in relazione alla pianificazione triennale. L'attività di pubblicazione prevede tra l’altro la creazione del fascicolo di gara e la messa a disposizione agli OE e agli altri soggetti interessati della documentazione pubblica di gara. L'attività di affidamento comprende l’esecuzione della procedura di selezione degli operatori economici. In questa fase avvengono le comunicazioni formali tra SA e OE, la presentazione dell’offerta, la valutazione e l’aggiudicazione, con tutte le conseguenti comunicazioni tra la Piattaforma e la infrastruttura centrale della BDNCP. L'attività di esecuzione prevede l’invio alla BDNCP dei dati e delle informazioni raccolte dalle piattaforme durante l’attività di esecuzione contrattuale. |
Variato co. 1, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 26, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 10, co. 1, lett. a) |
TITOLARE / GESTORE PIATTAFORME | L'art. 10 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto la certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale.AGID è chiamata a stabilire dunque non le conformità delle piattaforme, ma le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 32, co.12,13,15 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione europea di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari: a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione; b) se è posto termine al sistema, l’avviso di aggiudicazione (D.Lgs. n. 36/2023 art. 111 e art. 163, co. 2) un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Gli accordi quadro di cui al D.Lgs. 36/2023 art. 59 e le convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999 possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 32, co. 2, 6 e 8 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste per la procedura ristretta ( D.Lgs. n. 36/2023 art. 72 ) Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non può essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti,servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento; d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a norma del D.Lgs. n. 36/2023 art. 88 sulla disponibilità digitale dei documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 89 e all'articolo 165. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti,sevizi le stazioni appaltanti e gli enti concedenti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Essi aggiudicano l'appalto: a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di pre informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse; b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione nell'invito a presentare un'offerta. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 33, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 33, co. 2 e 3 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'art. 59 comma 4, lett. b) e c) e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 32. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 33, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 33, co. 6 - 11 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Per la valutazione delle offerte per le aste elettronivhe, nei settori ordinari, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi degli artt. 94 e 95, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'art. 99 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo. Nei settori speciali, un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 167, comma 1, lettera c), che soddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo 167, comma 1, lettera d), e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato in modo anomalo basse. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. Un'offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell’ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95 o dell’articolo 167, comma 1, lettera c), o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 99. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 33, co. 13 - 14 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 33, co. 15 - 16 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione dei suoi risultati. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 34, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronic è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 34, co. 4 - 5 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Quando un accordo quadro concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, utilizzano alternativamente uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerteadeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b) , indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto,presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 34, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b),e al comma 5 di cui al punto sopra, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell’ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b). | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99, co. 1 - 3 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | La Stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all’art. 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La Stazione appaltante, con le medesime modalità, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati (D.Lgs.n. 82/2005, art. 50-ter) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99, co. 3-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 31, co.1) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto all'articolo 99 del D. Lgs. 36/2023 il comma 3-bis, il quale precisa che in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art.106 , co. 3 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a Piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del D.L. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID. | Variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art.106, co. 3 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 35, co.1, lett. a) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L'art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2024 ha integrato il co. 3 dell'art. 106 del Codice precisando che la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. | Dal 31/12/2024 |