Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

4. DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI

4.2. Strumenti operativi a disposizione

4.2.c. Regole tecniche

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE




D.Lgs. n. 36/2023 art. 26





 
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AL RILASCIO I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2 (vedasi scheda 4.2.b), sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
Con il medesimo provvedimento di cui sopra sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

I Requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale AGID, in attuazione dell'anzidetta norma del Codice sono stati stabiliti con Determinazione AGID n. 137/2023 del 01/06/2023.
Il provvedimento stabilisce:
• i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, suddivisi in tre classi (Classe 1: Requisiti derivanti dalle disposizioni del CAD e da norme di carattere generale; Classe 2: Requisiti funzionali del ciclo di vita digitale dei contratti; Classe 3: Requisiti di interoperabilità):
• le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale;
• le caratteristiche dei registri distribuiti utilizzati nell’ambito delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 26
( come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 10)

 
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AL RILASCIO L'art. 10 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 26 prevedendo che le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale (sulla base dei criteri di cui al comma 2), nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Con tale provvedimento, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati anche i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.
La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti
 
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 19, co. 3
( come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 7, co.1)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 19 al comma 3 del codice limitandosi ad aggiungere la specificazione che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni dello stesso codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
La modifica apportata dal D.Lgs. n. 209/2024 chiarisce unicamente che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante piattaforme e servizi digitali infrastrutturali effettivamente e concretamente utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.
 
Dal 31/12/2024

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